Il Testo Unico Ambientale stabilisce che, tranne per i siti di interesse nazionale, le Regioni sono responsabili della bonifica dei siti inquinati.
Il Ministero dell’Ambiente, con interpello n.243935/2025, ha precisato che le Regioni possono trasferire queste competenze ad altri Enti locali, come i Comuni, tramite leggi regionali, ma tale trasferimento non può avere effetto retroattivo.
Le attività già di competenza delle Regioni non possono quindi essere trasferite successivamente ad altri Enti locali.
Riferimenti normativi sono gli articoli 242 e 242-ter del D.Lgs.152/06
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