Il decreto legge Agevolazioni fiscali, convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2024 n. 67, introduce ulteriori modifiche alle misure sulle agevolazioni fiscali edilizie, con un’ulteriore stretta alla disciplina sulla cessione dei crediti. Nello specifico il nuovo articolo 4-bis del D.L. n. 39/2024 interviene con alcune rilevanti novità.
La prima è la ripartizione obbligatoria in 10 anni delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute nel 2024 per lavori edili superando così la precedente disciplina che prevedeva:
Superbonus la ripartizione in 4 rate annuali per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 (art. 119, del D.L. n. 34/2020);
Bonus barriere 75% il riconoscimento in 5 rate annuali per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 (art. 119-ter, del D.L. n. 34/2020);
Sismabonus la ripartizione in 5 rate annuali per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 (art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. n. 63/2013).
Tuttavia, l’obbligo di ripartizione in 10 anni non riguarda l’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti da cessione o sconto in fattura che continueranno, quindi, ad essere utilizzati in 4 o 5 quote annuali. Pertanto, i crediti d’imposta che derivano da uno sconto in fattura ovvero da una cessione spettanti in relazione alle spese per cui sono ancora ammessi, per interventi da Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere 75%, continueranno ad essere fruiti in 4 quote annuali (Superbonus) o 5 quote annuali (Sismabonus, Bonus barriere 75%).
Altra novità è l’ulteriore blocco alla cessione dei crediti (Superbonus e bonus ordinari), per cui a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge di conversione del D.L. n. 39/2024, non è in ogni caso consentito cedere le quote residue di detrazione non ancora fruite in dichiarazione dei redditi.
Pertanto, a decorrere dal 29 maggio 2024 non sarà più possibile cominciare ad utilizzare i bonus fiscali in dichiarazione e cedere negli anni successivi le rate che non si intendono più portare in detrazione.
Il provvedimento inoltre introduce alcune restrizioni per banche, intermediari finanziari e Imprese di assicurazioni cessionarie dei bonus. In dettaglio:
Divieto di compensazione dei crediti da bonus fiscali con i contributi
Dal 1° gennaio 2025 tali soggetti non potranno più compensare i crediti d’imposta da bonus fiscali con i contributi previdenziali e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
Ripartizione in 6 anni delle quote dei crediti d’imposta acquistati
Per i soggetti che hanno acquistato i crediti d’imposta ad un corrispettivo inferiore al 75% dell’importo delle corrispondenti detrazioni, viene previsto l’obbligo di ripartizione in 6 anni delle quote utilizzabili dal 2025 relative ai crediti d’imposta da Superbonus, Bonus barriere architettoniche e Sisma bonus, compreso il Sisma bonus acquisti.
Altra novità la riduzione dal 36% al 30% dell’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033 per ristrutturazioni edilizie e riqualificazioni energetiche degli edifici (art. 16-bis, del D.P.R. n. 917/1986).
Si precisa che l’aliquota del 36% per i predetti interventi dovrebbe rientrare in vigore dal 1° gennaio 2025, una volta scaduta l’aliquota attualmente prevista del 50% valevole fino al 31 dicembre 2024. E’ confermato, invece, il tetto di spesa massima ammissibile, per unità immobiliare, pari a 48 mila euro anche nel periodo 1° gennaio 2028 – 31 dicembre 2033.
Restano confermate, anche dopo la conversione in legge, le disposizioni contenute nell’articolo 1 del D.L. n. 39/2024 relative alla cessione del credito/sconto in fattura per interventi da Superbonus, bonus ordinari e barriere architettoniche (News 11 aprile 2024, n. 11).
Unica modifica operata in sede di conversione riguarda la cessione del credito/sconto in fattura per interventi da Superbonus su immobili terremotati a seconda della regione di ubicazione.
In particolare nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria:
l’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura viene mantenuto in caso di CILAS (o richiesta di titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione) o di istanza per la concessione dei contributi per la ricostruzione, presentata entro il 30 marzo 2024;
per le istanze o le dichiarazioni presentate a partire dal 30 marzo 2024, è stato istituito un Fondo pari a 400 milioni di euro per il 2024 diretto a finanziare le opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura.
Nelle regioni diverse da Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria:
l’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura è stato mantenuto in caso di CILAS (o richiesta di titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione) o di istanza per la concessione dei contributi per la ricostruzione, presentata entro il 30 marzo 2024;
è stato istituito un Fondo per interventi da Superbonus pari a 35 milioni di euro per il 2025, finalizzato a riconoscere un contributo a favore dei soggetti che sostengono spese (art. 1-bis, del D.L. n. 39/2024).
Restano altresì confermate le disposizioni relative all’eliminazione della “remissione in bonis” per le comunicazioni tardive di cessione del credito e sconto in fattura (News 3 aprile 2024, n. 10) e al divieto di compensazione in presenza di ruoli (News 22 aprile 2024, n. 13).
Questo articolo Bonus edilizi, in vigore le nuove restrizioni è stato pubblicato su CNA.
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