Consiglio di Stato: firma digitale o fisica sono equivalenti

Giu 17, 2025News Nazionali0 commenti

Il Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n.4877/2025, ha dichiarato valida la firma analogica dell’offerta nonostante la lex specialis di gara richiedesse la sola firma digitale.

La sentenza rileva che, nel caso di specie mosso sul ricorso della seconda classificata avverso l’aggiudicataria RTI per un appalto di lavori, non si controverte sul ‘se’ l’offerta economica sia stata firmata, ma soltanto sul ‘modo’, non difettando totalmente il requisito della sottoscrizione avvenuto, con modalità digitale da parte della mandataria e in modalità analogia da parte delle mandanti.

Tale conclusione tiene conto del principio del risultato e di partecipazione di cui al codice dei contratti pubblici, che trova radicamento anche nella norma di cui all’art. 65 del d.lgs. 82/2005, il quale consente che le istanze presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni (e tra queste anche le domande di partecipazione alle gare pubbliche) sono valide se sottoscritte mediante una delle forme di cui all’art. 20 (firma digitale) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento di identità (firma analogica). Tale disciplina, si legge in sentenza, è applicabile anche al caso di specie sebbene non espressamente prevista dalla disciplina di gara, inoltre, in quanto disposizione primaria, ben può efficacemente etero-integrare la disposizione secondaria di gara.

Riferimento: Consiglio di Stato, sez. V, 05.06.2025 n. 4877

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