Il Ministero dell’Ambiente ha confermato che i criteri “End of Waste” sostituiscono completamente le disposizioni del DM 5/2/1998, che rimane valido solo per limiti quantitativi ed emissioni.
In risposta a un quesito sul DM 127/2024, si sottolinea che per applicare la procedura semplificata per il recupero dei rifiuti da costruzione, è necessario seguire integralmente le disposizioni di tale decreto. Inoltre, per produrre aggregato riciclato per il recupero ambientale, l’impianto deve essere autorizzato secondo il DM 127/2024. Il recupero ambientale di specifici rifiuti segue procedure semplificate del D.Lgs. 152/2006.
Riferimento normativo: interpello Ministero Ambiente n.138506 del 22/07/2025.
Questo articolo Criteri EoW per il recupero di rifiuti inerti: chiarimenti del Ministero dell’Ambiente è stato pubblicato su CNA.




0 commenti