INL – Nota n. 964/2025: Patente a crediti – Sanzioni in caso di riqualificazione del rapporto da autonomo a subordinato

Giu 17, 2025News Nazionali0 commenti

Con la nota n. 964/2025, la Direzione centrale coordinamento giuridico Ufficio I, Affari giuridici e legislativi, dell’INL fornisce riscontro al quesito posto dall’Ispettorato d’area metropolitana di Genova in merito all’applicabilità dell’art. 27, comma 11, del D. Lgs. n. 81/2008, nell’ipotesi di disconoscimento della natura autonoma del rapporto di lavoro del titolare firmatario di ditta artigiana che abbia operato alla stregua di un lavoratore dipendente del committente (impresa affidataria).

Lo specifico regime sanzionatorio applicabile a imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri privi di patente, o di un documento equivalente, e di coloro che possiedono una patente con meno di 15 crediti prevede:

  • l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del T.U. 81/2008;
  • l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici per un periodo di 6 mesi.

Nell’ipotesi prospettata, il rapporto di lavoro autonomo intercorrente tra il titolare firmatario di ditta artigiana e l’impresa affidataria dei lavori viene disconosciuto in ragione del riscontro – in sede di accertamento ispettivo – degli elementi caratteristici della subordinazione, che inducono a riqualificare il lavoratore “pseudo- autonomo” quale dipendente dell’impresa affidataria.

In ragione di quanto riscontrato in sede ispettiva, l’INL ritiene che sia necessario:

  • procedere nei confronti dell’impresa committente con l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste nei casi di riqualificazione del rapporto di lavoro, nonché delle sanzioni connesse agli illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
  • qualora si accerti che l’impresa affidataria (committente dell’artigiano fittizio) abbia operato nel cantiere sprovvista della patente a crediti, si dovrà procedere all’applicazione, nei confronti della medesima, dell’impianto sanzionatorio previsto dall’art. 27, comma 11, cit.

Tuttavia l’ Ispettorato non ritiene che tale sanzione possa essere irrogata al lavoratore “pseudo-autonomo” poiché non è possibile contestare il mancato assolvimento dell’obbligo di munirsi della patente a crediti da parte di un lavoratore che, a prescindere dallo schema contrattuale formalmente adottato, abbia espletato la propria prestazione secondo i canoni della subordinazione e che sia stato imputato, all’esito della riqualificazione contrattuale operata, all’impresa affidataria dei lavori come lavoratore dipendente.

Riferimento: INL – Nota n. 964/2025: Patente a crediti – Sanzioni in caso di riqualificazione del rapporto da autonomo a subordinato

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