Nuovi CAM edilizia, in Gazzetta il decreto con i nuovi criteri

Dic 11, 2025News Nazionali0 commenti

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha emanato il nuovo decreto che aggiorna i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori, manutenzione ed esecuzione degli interventi edilizi. Il provvedimento sostituisce integralmente il DM 256/2022 e il suo correttivo del 5 agosto 2024, rafforzando l’integrazione della sostenibilità ambientale nella programmazione e realizzazione delle opere pubbliche.

L’aggiornamento rientra nel quadro del Piano d’Azione Nazionale per il Green Public Procurement (PAN GPP) e recepisce le novità normative del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023), che rende obbligatorio per le stazioni appaltanti l’inserimento nelle gare delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali previste dai CAM.

Cosa cambia

Il decreto stabilisce i nuovi criteri ambientali minimi applicabili a:

  • servizi di progettazione e direzione lavori;
  • servizi di manutenzione;
  • esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento;
  • affidamenti congiunti di progettazione esecutiva e lavori.

Le disposizioni si applicano alle procedure avviate dopo l’entrata in vigore del decreto e anche ai progetti sviluppati internamente dalle amministrazioni non ancora validati.

Un impianto coerente con le nuove normative europee

Il nuovo quadro tecnico recepisce:

  • il Regolamento (UE) 2024/3110 sui prodotti da costruzione, che sostituisce il CPR 305/2011;
  • il DM 127/2024 sull’end of waste dei rifiuti inerti;
  • le più recenti norme edilizie e strutturali nazionali (DPR 380/2001, NTC 2018).

Tra le innovazioni introdotte, anche l’utilizzo dell’indice di riflessione solare (SRI) per valutare il comportamento termico delle superfici esposte, con ricadute positive sulla mitigazione delle isole di calore.

Regime transitorio

Per garantire la continuità delle procedure già in avanzamento, il precedente DM 256/2022 continuerà ad applicarsi limitatamente:

  1. ai contratti congiunti di progettazione esecutiva e lavori con PFTE validato secondo il vecchio decreto, se messi a gara entro tre mesi dalla validazione;
  2. ai contratti di soli lavori basati su progetti esecutivi validati sotto il DM 256/2022, con gara avviata entro tre mesi.

Tutti gli altri procedimenti dovranno applicare i nuovi CAM.

Entrata in vigore

Il decreto entrerà in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, diventando il riferimento unico per la sostenibilità ambientale nella progettazione e realizzazione delle opere pubbliche.

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