Odontotecnici, necessario il riconoscimento giuridico legislativo

Set 20, 2023News Nazionali0 commenti

I Presidenti nazionali e i rispettivi responsabili di CNA SNO Odontotecnici e Confartigianato Imprese Odontotecniche hanno tenuto un incontro congiunto presso il Ministero della Salute, illustrando un quadro del settore dell’odontotecnica, rappresentato da oltre 23.000 addetti operativi  in circa 13.000 laboratori, che sta vivendo una situazione di grave difficoltà a causa di due elementi fortemente penalizzanti:

la disciplina del settore, ancorata a norme risalenti al 1928
l’esercizio abusivo della professione odontotecnica, aggravato dal recente sviluppo di nuove tecnologie che consentono la fabbricazione di dispositivi anche da parte di soggetti non abilitata.

La professione dell’odontotecnico è, infatti, ancora oggi disciplinata dal Regio Decreto 31 maggio 1928, n. 1334 che la definisce come “arte ausiliaria delle professioni sanitarie”. Tale normativa poggia su un’immagine obsoleta dell’odontotecnico determinando, da un lato, un’ingiustificata compressione del ruolo professionale e, dall’altro, risultando inadeguata a tutelare la salute dei pazienti.

Si consideri, ad esempio, che l’attuale disciplina non fa riferimento alcuno ai “dispositivi medici su misura”, tra i quali rientrano i prodotti realizzati dagli odontotecnici, che sono invece puntualmente normati a livello europeo dal Regolamento Ce 2017/745, che ha confermato e rafforzato il ruolo del “fabbricante” di dispositivi medici su misura, attribuendo allo stesso una serie di responsabilità sul piano del controllo della qualità, delle prestazioni e della sicurezza del dispositivo, nonché della documentazione e dichiarazione di conformità del manufatto al Regolamento stesso.

In sostanza, il diritto europeo richiede ai nostri “fabbricanti” massima attenzione sul versante della valutazione di conformità, della vigilanza, della sorveglianza sul mercato e della rintracciabilità dei richiamati dispositivi. L’attuale “deminutio” non è quindi più ammissibile.

La discrasia tra la normativa comunitaria e la disciplina nazionale limita fortemente quindi, di fatto, l’odontotecnico nell’esercizio del proprio ruolo di fabbricante. Emerge dunque nettamente come sia necessario e urgente definire con chiarezza l’ambito di attività e il ruolo dell’odontotecnico, mantenendo la distinzione da quello professionale dell’odontoiatra al quale è riservato, in via esclusiva, ogni atto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo sul paziente.

Ai fini del perseguimento degli obiettivi di trasparenza e di tutela della sicurezza del cittadino, è necessario ridefinire inequivocabilmente il perimetro di attività dell’odontotecnico affinché possa, nel suo ruolo esclusivo di fabbricante di dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico, adempiere alle prescrizioni del Regolamento: questa è stata la posizione espressa durante l’incontro dai rappresentanti dell’odontotecnica richiedendo  tutta l’attenzione da parte  del mondo politico affinché il legittimo riconoscimento del ruolo e del grado di autonomia e responsabilità dell’odontotecnico possa tradursi nella garanzia della qualità della protesi dentale e quindi nella sicurezza del paziente odontoiatrico.

È necessario un provvedimento per il riconoscimento giuridico legislativo che fissi inequivocabilmente i seguenti capisaldi:

l’odontotecnico è l’unico professionista con competenze e responsabilità in ordine alla progettazione clinica, fabbricazione e riparazione delle protesi dentali con l’indicazione di uno specifico codice Ateco
la protesi dentale è un dispositivo medico che concorre alla terapia, non una terapia
il destinatario della protesi è il paziente/consumatore
l’odontotecnico è di complemento al medico nelle fasi di ottimizzazione e nelle prove tecniche delle protesi nell’ambito dell’ottenimento o ristabilimento delle funzioni interessate a cui è destinato
le prove di congruità ed il continuo adattamento della protesi sono fasi del ciclo produttivo ed è solo alla fine di quest’ultimo che la protesi dentale diviene un dispositivo medico finito e adatto alla successiva “immissione in servizio” nel cavo orale del paziente, di esclusiva competenza e responsabilità del dentista/odontoiatra.

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