Il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Parere 3698/2025 ha fornito, con riferimento alla revisione prezzi negli appalti e accordi quadro, importanti chiarimenti in materia di applicazione dell’art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023.
Un’amministrazione ha chiesto al MIT se, alla luce dell’art. 60 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., sia possibile, nell’ambito di un appalto o di un accordo quadro di lavori/servizi, escludere la revisione prezzi per il primo anno contrattuale.
Il MIT ha specificato che il Codice dei contatti pubblici (come modificato correttivo 209/2024), ha chiarito l’esatta individuazione del riferimento temporale per il calcolo della revisione dei prezzi, stabilendo che il punto di partenza per il computo delle variazioni è l’aggiudicazione.
L’introdotto comma 4 quater dell’art.60 del D. Lgs.36/2023, dispone che l’allegato II.2-bis disciplina le modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi e ne specifica le modalità di corresponsione. In particolare, l’art. 3 c. 1 dell’Allegato II bis D. Lgs.36/2023 disciplina testualmente “Le stazioni appaltanti monitorano l’andamento degli indici di cui all’articolo 60 del codice con la frequenza indicata nei documenti di gara iniziali, comunque non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all’appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l’attivazione delle clausole di revisione prezzi”.
Riferimento: Parere MIT 3698/2025
Questo articolo Revisione prezzi: il MIT precisa il riferimento temporale e i limiti applicativi è stato pubblicato su CNA.




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