Aggiornamento Direttiva NIS, la nuova frontiera della sicurezza informatica

Feb 28, 2025News Nazionali0 commenti

Dal 16 ottobre 2024 è in vigore la nuova normativa Network and Information Security (direttiva NIS) di derivazione europea.

Il recepimento della direttiva con il decreto legislativo del 4 settembre 2024, n. 138 (Decreto NIS), mira a garantire l’aumento del livello di sicurezza informatica del tessuto produttivo e delle Pubbliche Amministrazioni del Paese, in armonia con gli altri Stati membri dell’Unione Europea.

L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale è l’Autorità competente NIS.

Dal 1° dicembre 2024 al 28 febbraio 2025, le medie e grandi imprese, in alcuni casi anche le piccole e microimprese, e le Pubbliche amministrazioni a cui si applica la nuova normativa devono registrarsi sul portale servizi ACN.

Ai sensi del decreto NIS, il settore Produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti è considerato critico. Rientrano nel suo ambito di applicazione tutte le organizzazioni stabilite sul territorio nazionale che superano i massimali per le piccole imprese stabiliti dalla raccomandazione 2003/361/CE e che svolgono attività riconducibili alle tipologie di soggetto di cui all’allegato II, punto 4, del decreto NIS. Tali organizzazioni sono considerate soggetti importanti. Rientrano nell’ambito di applicazione di questo settore – e sono pertanto tenute ad effettuare la registrazione entro il 28 febbraio 2025 – le organizzazioni che superano i massimali per le piccole imprese e per le quali è vera almeno una delle seguenti affermazioni.

  1. All’organizzazione si applica il regolamento 2002/178/CE, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, attuato dal decreto legislativo 2006/190; la stessa organizzazione è riconducibile almeno a una delle seguenti tipologie:
    1. impresa alimentare (“impresa, pubblica o privata, con o senza fini di lucro, che svolga una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fai di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti” ex. articolo 3, punto 2), del regolamento medesimo) che si occupano della distribuzione all’ingrosso;
    2. impresa alimentare (“impresa, pubblica o privata, con o senza fini di lucro, che svolga una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fai di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti” ex. articolo 3, punto 2), del regolamento medesimo) che si occupano della produzione industriale;
    3. impresa alimentare (“impresa, pubblica o privata, con o senza fini di lucro, che svolga una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fai di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti” ex. articolo 3, punto 2), del regolamento medesimo) che si occupano della trasformazione industriale.

Il 28 febbraio scade il termine per la registrazione sulla piattaforma ACN dei soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina NIS.
Tuttavia, chi non si è ancora registrato ma ha già completato il primo step, quello di censimento, potrà terminare la registrazione anche oltre il 28 febbraio. Avrà ancora dieci giorni per farlo, fino al prossimo 10 marzo. Inderogabilmente. Non si tratta infatti di una proroga precisa l’Agenzia.

 

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