È stato convertito in legge (Legge n. 127/2023) il D.L. n. 98/2023, con cui erano state introdotte disposizioni per fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, con particolare riferimento alle ondate di calore che hanno interessato il nostro Paese.
Le disposizioni della legge di conversione sono in vigore dal 23/9/2023, mentre quelle del decreto-legge sono vigenti dal 29/7/2023.
Si fornisce di seguito, in forma di tabella riepilogativa, una sintesi delle principali disposizioni contenute nel provvedimento.
Le modifiche introdotte dalla legge di conversione sono evidenziate in grassetto.
Art. 1 – Disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie per le imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni in caso di eccezionale emergenza climatica
Per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dall’1/7/2023 al 31/12/2023, gli interventi di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE) richiesti da imprese (industriali e artigiane) operanti nel settore edile, lapideo e delle escavazioni (art. 10, lett. m), n) e o), D.Lgs. n. 148/2015), sono esclusi dal limite delle 52 settimane (art. 12, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 148/2015), così come già previsto per le altre imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGO.
Le imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del presente articolo sono esonerate dal pagamento del contributo addizionale (art. 5, D.Lgs. n. 148/2015).
Art. 2 – Disposizioni in materia di integrazione salariale per gli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica
Per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 29/7/2023 al 31/12/2023, il trattamento di CISOA (art. 8, legge n. 457/1972), previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli OTI anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto.
I periodi di trattamento in questione non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate all’anno (art. 8, comma 1, legge n. 457/1972) e sono equiparati a periodi lavorativi, ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro presso la stessa azienda, previsto dall’art. 8, comma 3, legge n. 457/1972.
In deroga all’articolo 14 della legge n. 457/1972, il trattamento sostitutivo della retribuzione è concesso dalla sede INPS territorialmente competente ed è erogato direttamente dall’Istituto.
Art. 3 – Linee guida in materia in salute e sicurezza
Si prevede la riscrittura dell’articolo 3 co. 1 che contiene la previsione normativa di “Linee guida in materia di salute e sicurezza”. Si prevede ora che i Ministeri del lavoro e della salute favoriscano e assicurino la convocazione delle parti sociali al fine di sottoscrivere apposite intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per adottare, valutando anche la correlazione tra l’umidità relativa, la temperatura e la ventilazione, linee guida e procedure concordate per l’attuazione delle previsioni del TU sicurezza (D. Lgs. 81/2008), a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche.
Tali intese possono essere recepite con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.
Art. 4 – Disposizioni in materia di proroga di termini di versamento
Il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 (istituito dalla Legge di Bilancio 2023, art. 1, commi 115-119), può essere versato entro il 30 novembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi, per la quota parte corrispondente alla differenza tra l’importo del contributo determinato ai sensi dell’articolo 1, comma 116, della legge n. 197 del 2022, l’importo del contributo che sarebbe stato determinato in applicazione delle disposizioni dell’articolo 5 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, successivamente abrogate.
Si ricorda che, prima di tale proroga, il contributo doveva essere versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.
Per i soggetti che chiudono il bilancio al 31 dicembre, il contributo doveva quindi essere calcolato sull’esercizio 2022 e corrisposto entro il mese di giugno 2023. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio dovevano effettuare il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare potevano effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2023.
Riferimento: Legge 18 settembre 2023 n. 127 di conversione del D.L. 98/2023, pubblicata nella G.U. n. 223 del 23/9/2023
Questo articolo Decreto “emergenza climatica” – convertito in legge: sintesi delle disposizioni è stato pubblicato su CNA.
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