La stazione appaltante non può subordinare un compenso all’esito del finanziamento. Parere di precontenzioso riguardante le parcelle per i servizi di ingegneria e architettura

Apr 9, 2025News Nazionali0 commenti

compensi per i servizi di ingegneria e architettura di una procedura di gara non possono essere subordinati all’esito della domanda di finanziamento. Le tariffe ministeriali assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura. Inoltre, le attività richieste ai fini della richiesta di finanziamento non possono essere compensate forfettariamente.

E’ quanto ha chiarito l’Autorià Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 102 del 19 marzo 2025 approvata dal Consiglio dell’Autorità. Il parere di precontenzioso di Anac riguardava la procedura di gara avviata da un Consorzio di Bonifica dell’Abruzzo per l’affidamento dei servizi di ingegneria indicati in oggetto, sollevata da Oice che riteneva illegittima la clausola del disciplinare che subordina l’erogazione dei compensi, comprensivi di onorari e spese, all’ottenimento del finanziamento.

L’Autorità, nel suo parere, ha precisato che “le attività propedeutiche alla redazione del DOCFAP (Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali), occorrente ai fini della richiesta di finanziamento, rientrano nell’ambito i servizi di ingegneria e architettura e pertanto non è conforme alla normativa la previsione di una remunerazione costituita da una somma forfettaria massima per due anni di contratto, in quanto anche il compenso per tale attività deve necessariamente essere individuato utilizzando il parametro delle tariffe ministeriali”.

Per tale motivo, Anac ha ricordato al Consorzio di Bonifica che “è tenuto ad agire in autotutela al fine di assicurare il rispetto della normativa”.
“Il DOCFAP – aggiunge l’Autorità – è un documento prodromico alla progettazione che non può essere affidato congiuntamente al primo livello di progettazione, coincidente con il progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE), e quindi la Stazione appaltante è tenuta ad affidare il relativo servizio con procedura separata”.

Riferimento: Anac – delibera n. 102 del 19 marzo 2025

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