Il regolamento del 5 febbraio 1998 stabilisce le condizioni per classificare alcuni materiali come non più rifiuti, permettendo il loro recupero in modo semplificato. Tra queste condizioni, è essenziale rispettare i limiti quantitativi di utilizzo indicati nell’allegato 4 del regolamento. In un chiarimento del Ministero dell’Ambiente, si specifica che le quantità di conglomerati bituminosi recuperati, anche se con caratteristiche simili, non possono essere sommate per usi diversi.
Questo chiarimento è contenuto nell’interpello del Ministero dell’Ambiente n.19419/2025
Questo articolo Materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto: non possono essere sommate le quantità previste per specifici utilizzi è stato pubblicato su CNA.
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