Parte il fondo da 320 milioni per l’autoproduzione (con qualche criticità e con tempi ristretti)

Mar 18, 2025News Nazionali0 commenti

Con il decreto direttoriale 14 marzo 2025 è stata data attuazione al DM Autoproduzione PMI, che mette a disposizione 320 milioni di euro da risorse PNRR a favore delle PMI italiane per investimenti in interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici o mini-eolici destinati all’autoproduzione realizzati sugli edifici produttivi o nelle immediate pertinenze. La misura copre anche gli eventuali sistemi di stoccaggio dell’energia.

Ai fini dell’accesso all’agevolazione, l’impresa è tenuta ad effettuare una diagnosi energetica ex-ante, analogamente a quanto già previsto nel caso di altre agevolazioni (es. Transizione 5.0).  Tuttavia, per facilitare la procedura, il decreto ammette anche diagnosi energetiche già realizzate e in corso di validità, purché integrate con gli interventi previsti dal programma di investimento.

Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda di agevolazione, per un ammontare di spese ammissibili non inferiore a 30.000 euro e non superiore a un milione di euro.

Complessivamente, la misura è certamente positiva in quanto destinata esclusivamente alle PMI (restano esplicitamente fuori le imprese energivore e quelle che rientrano nel sistema ETS). Tuttavia, evidenziamo che per l’ammissione alle agevolazioni, il decreto prevede un meccanismo a sportello con una finestra temporale molto stretta: le domande di ammissione dovranno essere presentate a partire da 4 aprile 2025 e fino al 5 maggio 2025.

La domanda di ammissione al beneficio dovrà essere presentata in formato elettronico presso la piattaforma informatica sul sito di Invitalia, corredata però da un fitto elenco di documenti tecnici richiesti allo scopo.

Oltre ai requisiti soggetti specificamente richiesti all’impresa e ai requisiti di ammissibilità previsti dal DM, che Invitalia opererà la valutazione di merito sul progetto a partire dalla relazione tecnica asseverata che dovrà corredare la domanda e che dovrà indicare, tra l’altro,  gli estremi dell’unità produttiva (e le eventuali strutture pertinenziali) oggetto di intervento (che dovrà essere nella piena disponibilità dell’impresa e rispettare le norme edilizie, urbanistiche ed ambientali); i consumi energetici registrati nell’anno precedente alla presentazione della domanda; la tipologia e la potenza nominale dell’impianto da installare e le caratteristiche dell’eventuale sistema di stoccaggio; il riferimento al modulo fotovoltaico di cui al Registro ENEA; l’attestazione che l’impianto è realizzato su edifici esistenti destinati all’attività di impresa; eventuale possesso di certificazioni ambientali.

Si tratta di una descrizione non esaustiva, considerati tutti i criteri previsti dal DM, ma che rende l’idea della procedura che dovranno affrontare le imprese per accedere al beneficio, tra l’atro in tempi così ridotti.

Evidenziamo inoltre che il decreto ripropone alcune criticità già evidenziate in occasione dell’emanazione delle norme attuative di Transizione 5.0 in relazione alle tecnologie utilizzabili: anche qui il rimando al Registro ENEA delle tecnologie fotovoltaiche potrebbe rappresentare un elemento di difficoltà per il reperimento delle tecnologie necessarie per l’installazione degli impianti. Sarebbe quindi auspicabile che caso il Ministero consentisse anche in questo le modalità già previste in merito per lo strumento Transizione 5.0.

Inoltre, è opportuno ricordare che l’impresa dovrà prestare la massima attenzione nella della domanda di accesso al beneficio: il meccanismo “a sportello” implica infatti che le richieste di ammissione siano “perfette”, poiché Invitalia, in fase di primo scrutinio, effettuerà una valutazione “one shot”, verificando la completezza della documentazione presentata e la sussistenza dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilità, ad esito delle quali procederà nella valutazione di merito dei programmi.

Si ricorda inoltre che una volta ammessi, i progetti di investimento riceveranno un punteggio sulla base di criteri definiti dal decreto, tra cui: la capacità addizionale di produzione di energia da fonti rinnovabili; l’incidenza, esclusivamente nell’ambito del programma di investimento in tecnologie solari fotovoltaiche oggetto della domanda di agevolazione, dei costi riferiti all’acquisto di impianti solari fotovoltaici iscritti nel Registro delle tecnologie per il fotovoltaico rispetto all’ammontare complessivo del medesimo programma; la sostenibilità economica dell’investimento; il possesso di eventuali certificazioni ambientali di processo da parte del soggetto proponente.

Inoltre il decreto prevede ulteriori premialità nel caso di possesso del c.d. rating di legalità (5%) o di eventuali certificazioni della parità di genere (5%).

Appare quindi una procedura articolata, soprattutto per i tempi particolarmente brevi che il decreto prospetta per la presentazione delle richieste e che richiederà un supporto importante per le imprese nella fase di preparazione delle domande di ammissione.

Questo articolo Parte il fondo da 320 milioni per l’autoproduzione (con qualche criticità e con tempi ristretti) è stato pubblicato su CNA.

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