Come atteso da tempo, è stato pubblicato il nuovo regolamento che definisce i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale.
Si riportano i principali aspetti del regolamento, in vigore dal 26 settembre 2024:
Rifiuti trattabili: allegato 1 tabella 1: individuati con i codici CER 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170508, 170904, 010408, 010409, 010410, 010413, 101201, 101206, 101208, 101311, 120117, 191209, 200301
Possibili utilizzi aggregati recuperati ottenuti dal trattamento dei rifiuti: allegato 2 recuperi ambientali, riempimenti e colmate, rilevati, miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali, piazzali, fondazioni infrastrutture di trasporto, strati accessori (es: antigelo, drenanti ecc…), miscele legate, calcestruzzi, clinker per cemento, cemento
Richiesto sistema di gestione per dimostrazione rispetto criteri: non obbligatori accreditamento / certificazione (es: no sistemi ISO 9001 certificati)
Adeguamento autorizzazioni / comunicazioni esistenti: entro il 25 marzo 2025. Comunicazioni: continuano ad applicarsi i limiti quantitativi DM 5/2/1998.
Dal 26 settembre 2024 è abrogato il D.M. n. 152/2022.
Questo articolo Rifiuti – Definiti i nuovi criteri “End of Waste” per il recupero dei rifiuti inerti è stato pubblicato su CNA.
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