Lo STATUTO
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STATUTO
ADOTTATO DALL’ASSEMBLEA CNA BRINDISI IN DATA 02.08.2021
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI
STATUTO
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 – Costituzione
1. È costituita la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa – Associazione Territoriale di Brindisi e Provincia, di seguito nominata CNA Brindisi, associazione volontaria e senza fini di lucro.
2. Assume il logotipo “CNA” come definito dall’art. 29 dello Statuto Nazionale, seguito dalla denominazione Brindisi, come previsto dall’art. 25 dello Statuto Nazionale. CNA Brindisi prende atto che la titolarità e la proprietà della denominazione, del logotipo e simbolo adottati sono della CNA Nazionale.
3. La sede è stabilita in via Albert Bruce Sabin n. 2, Brindisi. La stessa potrà essere trasferita all’interno del Comune o della Provincia di Brindisi con deliberazione della Presidenza dell’Associazione Territoriale senza che ciò comporti la variazione del presente Statuto.
4. La CNA di Brindisi concorre a costituire il sistema CNA ed è costituita da tutti gli associati che hanno la sede della loro impresa nel territorio provinciale di Brindisi. Comprende tutte le strutture organizzative territoriali, i Mestieri, le Aree Territoriali, CNA Professioni, CNA Pensionati e i Raggruppamenti di Interesse riconosciuti dalla CNA.
5. CNA di Brindisi si configura quale Associazione di Categoria ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 4.12.1997, n° 460.
Articolo 2 – Scopi e compiti della CNA Brindisi
1. Gli scopi della CNA Brindisi sono:
a) la rappresentanza, la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell’artigianato, dell’industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell’impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti nelle loro diverse espressioni, delle imprenditrici e degli imprenditori e dei pensionati; tali scopi si realizzano nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, la Pubblica Amministrazione, le organizzazioni politiche, economiche e sociali a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale, europeo, internazionale ed a tutti i livelli territoriali;
b) la stipula di accordi e contratti collettivi territoriali di lavoro nonché la stipula degli accordi sindacali a livello provinciale sulle materie eventualmente demandate dal livello nazionale o dalla CNA Puglia.
2. In diretta attuazione di tali scopi, la CNA Brindisi svolge le seguenti attività:
a) organizza seminari di studio, ricerche, convegni su temi economici e sociali di interesse generale, promuove accordi di carattere economico nell’interesse delle imprese, iniziative tese ad affermare politiche per le imprese, nonché processi di ammodernamento delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di creare un ambiente favorevole alla crescita della competitività delle micro, piccole e medie imprese, operanti nei settori dell’artigianato, dell’industria, del commercio e turismo, ed in generale del mondo dell’impresa e delle relative forme associate, degli artigiani, del lavoro autonomo, dei professionisti e dei pensionati; promuove inoltre lo sviluppo dell’associazionismo tra imprese, anche al fine di una loro più forte e qualificata presenza sul mercato;
b) promuove la fornitura, anche diretta, e/o fornisce servizi di consulenza, assistenza e informazione alle imprese, alle imprenditrici ed agli imprenditori associati, quali quelli tributari, legali, amministrativi, di consulenza del lavoro, ambientali, previdenziali,
assistenziali, informatici, finanziari, commerciali, assicurativi, mutualistici, di attività editoriale e quanti altri occorrenti, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
c) promuove lo sviluppo e tutela dell’assistenza sociale a favore degli imprenditori e delle imprenditrici attive e pensionati e dei loro familiari ed addetti nonché di altre categorie di cittadini. Per realizzare tale scopo, la CNA di Brindisi si avvale del suo Ente di Patronato e di assistenza sociale (EPASA – ITACO Cittadini e Imprese), la cui costituzione è stata approvata con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 21.04.1971, ai sensi e per gli effetti del DLCPS 29.07.1947, n. 804, ratificato dalla legge 17.04.1956, n. 561; il quale esplica le attività di patronato di cui alla Legge 30 marzo 2001 n. 152;
d) promuove la formazione manageriale, la qualificazione e l’aggiornamento professionale delle imprenditrici, degli imprenditori, dei loro addetti e degli operatori del “sistema CNA”, nonché dei pensionati avvalendosi anche delle strutture nazionali e/o società territoriali a questo scopo dalla stessa costituite o partecipate;
e) attua la rappresentanza e la tutela dei pensionati anche attraverso la costituzione di CNA Pensionati;
f) assume iniziative atte ad ammodernare e sviluppare le imprese, nonché a migliorare la competitività dei loro prodotti sui mercati interni ed internazionali;
g) costituisce strutture organizzative e di servizio aventi lo scopo di svolgere a favore delle imprese associate operazioni economiche, finanziarie ed immobiliari, promuovendo la costituzione o assumendo la partecipazione in società, istituti, associazioni, fondazioni ed enti di qualsiasi natura giuridica, anche mediante il ricorso a propri mezzi finanziari e patrimoniali;
h) svolge attività editoriale dotandosi di agenzie di stampa ed organi di informazione;
i) individua i bisogni degli associati nella gestione dell’impresa, nella relazione con il mercato e con l’ambiente nel quale è inserita l’impresa, al fine della progettazione ed organizzazione di servizi di consulenza e assistenza, di azioni di rappresentanza e di iniziative di sviluppo e qualificazione delle imprese;
j) definisce ed attua sul territorio di competenza politiche finanziarie coerenti con quelle del “Sistema CNA”, garantendo uno sviluppo equilibrato dell’organizzazione;
k) stabilisce lo stato giuridico ed economico del proprio personale dipendente e detiene il potere esclusivo di assumere obbligazioni e concludere accodi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi;
l) nell’ambito delle proprie funzioni partecipa alla definizione dello specifico patto costitutivo della CNA Puglia e del Piano Strategico annuale o pluriennale della CNA Puglia. Può partecipare a progetti di integrazione tra le CNA territoriali della Puglia sulla base di un coordinamento svolto dalla CNA Puglia;
m) esercita ogni altra funzione e mandato che siano ad essa conferiti da legge, regolamento, disposizione o deliberazione dei propri organi dirigenti;
n) tutela i diritti dei propri associati, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il trattamento dei dati personali deve svolgersi nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con specifico riguardo alla riservatezza e all’identità personale.
TITOLO II
IL “SISTEMA CNA”: COSTITUZIONE, OBIETTIVI, ARTICOLAZIONE
Articolo 3 – Il “Sistema CNA”
1. La CNA Brindisi si riconosce nell’identità, negli scopi, nelle funzioni e nei valori ed è parte costituente del Sistema CNA, sistema generale, nazionale ed unitario di rappresentanza dell’impresa, con particolare riferimento all’artigianato, alle piccole e medie imprese, alle piccole e medie industrie ed alle relative forme associate, nonché alle imprenditrici, agli imprenditori, a tutte le forme di lavoro autonomo e ai pensionati.
2. Il Sistema CNA si articola su tre livelli confederali:
– CNA Associazioni Territoriali o unità di primo livello.
– CNA Regionali.
– CNA Nazionale.
Questi, insieme ai Mestieri, aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale e organizzativo nelle Unioni Regionali, a CNA Professioni e CNA Pensionati, ai Raggruppamenti di Interesse riconosciuti dalla CNA compongono il sistema confederale. Dello stesso fanno parte gli enti confederali come EPASA-ITACO Cittadini e Imprese, nonché le strutture possedute o partecipate.
3. Ogni associato è titolare del rapporto associativo con l’intero “Sistema CNA” ed ha diritto a valersi dell’insieme delle attività realizzate da ogni componente del sistema stesso, conformemente alle modalità stabilite.
4. L’adesione al “Sistema CNA” avviene mediante tesseramento unico ed unitario e dà luogo automaticamente all’inquadramento nelle CNA Territoriali di riferimento nonché nelle altre articolazioni del sistema riconosciute dalla CNA.
5. I pensionati si iscrivono a CNA Pensionati mediante specifico tesseramento che dà luogo automaticamente ad inquadramento al livello provinciale di riferimento, in relazione alla residenza anagrafica.
6. Il “Sistema Confederale CNA”, così definito, si basa sulla confluenza e sulla coerenza in una logica di sistema unitario fondato sulla utilità, reciprocità e creazione di valore.
7. la Presidenza Provinciale, ai sensi dell’art. 14 del presente statuto, può promuovere associazioni o confederazioni esterne al sistema CNA, ma che richiedono forme di adesione:
a. il partenariato, consistente in un rapporto di adesione al sistema CNA, al solo fine svolgere unitariamente attività sindacale e politica per tempi, temi e sedi limitati e specifici;
b. l’aggregazione, consistente in un rapporto di adesione in cui l’aggregato conferisce a CNA BRINDISI, la rappresentanza politica nelle sedi politiche ed istituzionali, ferma l’autonomia organizzativa statutaria dell’associazione richiedente;
c. l’affiliazione, consistente in un rapporto di adesione in cui vi è una forte coincidenza di scopi ed obiettivi politici e sindacali, tali da consentire anche l’uso del marchio CNA all’associato.
Le scelte politiche e sindacali di maggiore rilievo sono assunte di comune intesa tra l’associato e la CNA BRINDISI, alla quale è comunque riservata la rappresentanza politica in tutte le sedi
istituzionali in cui è presente. I rapporti di partenariato e di aggregazione possono essere deliberati dalla CNA Territoriale di Brindisi, previa comunicazione alla Direzione Nazionale. L’affiliazione, invece, rimane adempimento esclusivo di riferimento della CNA Nazionale.
8. Dei rapporti di partenariato, aggregazione e affiliazione, viene data adeguata informativa al sistema CNA anche con il sito web.
9. Conformemente agli scopi del sistema CNA e con particolare riguardo alla rappresentanza, nonché alle attività svolte in diretta attuazione, i livelli confederali e tutti i soggetti di cui al comma 2, nel garantire un elevato livello di protezione dei dati personali e a motivo delle proprie finalità, possono far circolare all’interno del sistema i dati di coloro che usufruiscono dei servizi di consulenza, assistenza e informazione, compresi quelli relativi a categorie particolari, ovvero che ricevono assistenza sociale.
10. La promozione dell’attività associativa, la responsabilità in ordine alla protezione dei dati personali, la gestione degli eventi ed il trattamento di dati relativi a immagini, fotografie, audio e video nonché la funzione di CNA Privacy, sono disciplinate da apposite disposizioni previste nel regolamento attuativo dello statuto.
Articolo 4 – Obiettivi del “Sistema CNA”
1. Il “Sistema CNA” opera per l’affermazione nella società, nelle istituzioni, nella politica e nello stesso universo delle imprese, dei valori che attengono all’impresa, al lavoro, all’economia di mercato. A tal fine CNA collabora con altre organizzazioni di rappresentanza delle micro, piccole e medie imprese, operanti anche in altri settori economici. Tale affermazione si realizza sia nella costante ricerca della piena sintonia tra interessi delle imprese ed interessi strategici vitali dell’intero Paese, sia nella partecipazione attiva allo sviluppo delle imprese e degli imprenditori ed è strumento della loro valorizzazione. Valori distintivi dell’artigianato e delle micro, piccole e medie imprese sono l’autonomia e l’integrazione sociale, l’indipendenza e la competizione, la solidarietà e la cooperazione, la sintesi di imprenditorialità, dedizione, innovatività, creatività e qualità, la collaborazione con il lavoro dipendente, la lealtà, l’onestà, l’integrità morale.
2. Il “Sistema CNA” opera per la determinazione di pari condizioni di mercato per tutte le imprese e per regole di disciplina dei mercati conformi ai principi del Trattato dell’Unione Europea.
3. Il “Sistema CNA” è autonomo dai Partiti e da qualsiasi Organizzazione politica o economica ed agisce per l’unità delle organizzazioni di rappresentanza dell’artigianato italiano e per la ricerca di convergenze con tutto il mondo dell’impresa.
4. Il “Sistema CNA” opera per la crescita armonica dell’intero Paese e per l’integrazione politica ed economica dell’Europa.
5. Il “Sistema CNA” si impegna a promuovere nello sviluppo economico e sociale del Paese e nella vita associativa le pari opportunità tra uomini e donne, sviluppa politiche e proposte per la valorizzazione della risorsa imprenditoriale femminile e ne promuove la partecipazione di un’adeguata rappresentanza nelle sedi decisionali interne ed esterne al sistema. Nella composizione degli organi di governo della confederazione (a tutti i livelli) si prevede la presenza significativa di imprenditrici, come espressamente specificato nel Regolamento attuativo dello Statuto.
6. Il “Sistema CNA” si impegna ad attuare e rispettare modelli di comportamento e di azione ispirati alla eticità ed integrità, nonché al valore più generale della democrazia.
7. Il “Sistema CNA” nel suo insieme partecipa alla definizione della sua identità e alla realizzazione della sua missione attraverso:
a) la rappresentanza e tutela degli interessi delle imprese;
b) la promozione economica delle imprese;
c) la predisposizione e l’erogazione di servizi alle imprese.
8. Il “Sistema CNA” garantisce a tutti gli associati il diritto ad avvalersi delle prestazioni erogate da tutte le parti del sistema stesso conformemente alle modalità stabilite.
9. Il “Sistema CNA” definisce unitariamente le sue strategie e si coordina per la loro attuazione in tutti i suoi livelli associativi, nell’obiettivo della massima valorizzazione delle imprese associate. Ciò avviene attraverso il governo strategico delle funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi, di erogazione di servizi, di promozione ed animazione economica direttamente gestite dalle sue componenti, anche attraverso il sistematico utilizzo delle esperienze più avanzate.
10. Il “Sistema CNA” concorre a promuovere con Istituzioni, Enti, ed Organizzazioni economiche, sociali e culturali del Paese e della Unione Europea, forme di collaborazione, nel perseguimento di obiettivi di progresso civile e di sviluppo.
11. Conformemente agli scopi del Sistema CNA e con particolare riguardo alla rappresentanza, nonché alle attività svolte in diretta attuazione, i livelli confederali e tutti i soggetti di cui al comma 4, nel garantire un elevato livello di protezione dei dati personali e a motivo delle proprie finalità, possono far circolare all’interno del Sistema i dati delle anagrafiche degli associati al Sistema CNA Territoriale che usufruiscono dei servizi di consulenza, assistenza e informazione, compresi quelli relativi a categorie particolari, ovvero che ricevono assistenza sociale.
12. La promozione dell’attività associativa, la responsabilità in ordine alla protezione dei dati personali, la gestione degli eventi ed il trattamento dei dati relativi a immagini, fotografie, audio e video sono disciplinati da apposite disposizioni previste dalla Presidenza CNA Brindisi.
Articolo 5 – La CNA Brindisi
1. La CNA intesa come Confederazione esprime la sintesi e detiene la rappresentanza degli interessi del sistema: questo avviene ai livelli confederali di CNA Territoriali, CNA Regionali e CNA Nazionale.
2. La CNA Brindisi:
a. rappresenta gli associati e ne tutela gli interessi nel rispettivo territorio;
b. rappresenta la CNA nel medesimo ambito territoriale nei rapporti con le amministrazioni, gli enti, le istituzioni, le organizzazioni delle forze sociali; elabora le politiche sindacali a livello territoriale, in coerenza con gli indirizzi complessivi del “Sistema CNA”;
c. garantisce la rappresentanza degli interessi delle imprese dei diversi settori, espressi dai relativi Mestieri negli organi dell’associazione;
d. stipula, con il concorso, dei Mestieri presenti sul territorio, gli accordi sindacali a livello territoriale sulle materie ad esse demandate dai livelli nazionale e/o regionale;
e. individua ed organizza a livello territoriale i servizi di consulenza ed assistenza alle imprese ed altre iniziative occorrenti alla qualificazione della impresa, in sintonia con l’intero “Sistema CNA”; la CNA Brindisi può svolgere tali funzioni direttamente o a mezzo di apposite strutture, enti o società di emanazione;
f. attua e gestisce nell’ambito degli indirizzi complessivi del “Sistema CNA” del proprio territorio progetti che derivano da politiche comunitarie;
g. definisce le politiche finanziarie territoriali, nell’ambito delle politiche del “Sistema CNA”, realizzandone l’attuazione sul territorio e garantendo uno sviluppo equilibrato dell’organizzazione;
h. stabilisce direttamente, anche in rapporto al livello regionale, lo stato giuridico ed economico del proprio personale e dispone dello stesso nell’ambito dell’associazione;
3. Per meglio rappresentare e tutelare gli interessi delle imprese associate del “Sistema CNA” in generale ed a tal fine di una più efficace gestione delle risorse, la CNA Brindisi può proporre, e richiedere alla direzione nazionale, la costituzione di associazioni tra più unità di primo livello, anche quando queste non coincidano con i Territori di competenza.
4. La CNA Brindisi individua ed organizza nell’ambito dei territori di sua competenza, secondo criteri di economicità ed efficienza, i servizi di consulenza ed assistenza alle imprese ed altre iniziative occorrenti alla qualificazione della impresa, in sintonia con l’intero sistema CNA.
5. La CNA Brindisi può svolgere tali funzioni direttamente o a mezzo di apposite strutture, enti o società di emanazione.
Articolo 6 – Articolazioni funzionali del Sistema CNA
1. Il “Sistema CNA” si articola in ambiti differenziati per specializzazione. Essi sono:
A. i Mestieri (aggregati dal punto di vista di coordinamento funzionale ed organizzativo nelle Unioni)
B. CNA Professioni.
C. CNA Pensionati.
D. i Raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA.
A) I Mestieri e le loro Unioni
1. I Mestieri, come individuati dalla Direzione Nazionale CNA, costituiti a partire dal livello territoriale, raccolgono tutti gli associati appartenenti al medesimo ambito professionale o settore di attività economica, con le modalità indicate nel regolamento attuativo dello Statuto della CNA Nazionale (art. 9 c. 4) a cui il Regolamento attuativo del presente Statuto si conforma.
2. Le Unioni CNA sono un’articolazione di coordinamento funzionale e organizzativo dei Mestieri come individuati dalla Direzione Nazionale CNA. Nel sistema CNA Puglia, le Unioni sono organizzate a livello regionale. In accordo con la CNA Puglia, la CNA Brindisi può costituire Unioni territoriali.
3. La CNA Brindisi, di norma, può costituire “macro unioni” o “comparti” di aggregazioni riconosciute.
4. I Mestieri e le Unioni sono stabiliti dalla Direzione Nazionale CNA. I diversi livelli confederale non possono dar vita a nuovi Mestieri o Unioni difformi rispetto a quelle deliberate dalla Direzione Nazionale della CNA.
5. I Presidenti dei Mestieri costituiti a livello territoriale possono essere individuati con apposita assemblea elettiva fra gli associati che compongono il mestiere. Qualora non si proceda in tal senso, il Presidente del Mestiere viene individuato ed indicato dalla Presidenza CNA Brindisi.
6. Il Presidente di ciascun Mestiere è membro di diritto dell’Assemblea della CNA Brindisi e resta in carica per quattro anni, e per non più di due mandati pieni e consecutivi.
7. I Mestieri Territoriali concorrono alla composizione dell’Assemblea della CNA Brindisi fino ad un massimo di un terzo dei componenti della stessa.
8. Il Presidente della CNA Brindisi può di norma delegare il Presidente di Mestiere a:
a) rappresentare gli interessi degli associati del Mestiere, in coerenza con le politiche generali del “Sistema CNA”,
b) rappresentare istituzionalmente le relative articolazioni di Mestiere
c) elaborare e gestire le relazioni sindacali di competenza delle rispettive articolazioni dei mestieri e stipulare i CCNL dei rispettivi mestieri e/o settori
d) elaborare ed attuare le politiche di promozione economica di settore, anche attraverso apposite iniziative volte alla erogazione di servizi settoriali alle imprese, previa espressa delibera autorizzativa dei rispettivi livelli confederali;
e) dar vita a forme di coordinamento intersettoriale di concerto con gli organismi territoriali competenti.
9. Nel caso in cui il Presidente CNA Brindisi non riconosca in tutto o in parte le deleghe, ciò deve avvenire con parere conforme alla Presidenza della CNA Brindisi.
10. Il Presidente della CNA Brindisi, per giustificati motivi e su parere conforme della Presidenza CNA Brindisi, può ritirare la delega al Presidente di Mestiere.
11. Mestieri e le Unioni non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi. Tale potere resta in capo al Presidente della CNA Territoriale di Brindisi, il quale opera su mandato dei relativi organi Territoriali. Delle obbligazioni eventualmente assunte dai rappresentanti delle Unioni/Mestieri ai diversi livelli associativi, rispondono in via esclusiva e diretta i medesimi rappresentanti.
12. I Mestieri concorrono a definire contenuti ed obiettivi del Piano Strategico della CNA Brindisi, anche al fine di concordare le risorse umane, organizzative e finanziarie che la CNA Brindisi impegnerà nelle attività concernenti i Mestieri stessi.
B) I Raggruppamenti di interesse
1. La CNA promuove l’organizzazione di Raggruppamenti tra gli associati aventi omogeneità di interessi per il conseguimento di obiettivi specifici comuni.
2. I Raggruppamenti di interesse riconosciuti dalla CNA Nazionale si costituiscono su conforme delibera della Direzione Territoriale della CNA Brindisi, tra coloro che possiedono i requisiti di ammissione.
3. Il Presidente di ciascun Raggruppamento di interesse a livello Territoriale è membro di diritto dell’Assemblea della CNA Brindisi.
4. Soltanto la Direzione Nazionale della CNA delibera sulle proposte di organizzazione di nuovi Raggruppamenti di interesse e ne disciplina le modalità di costituzione.
C) CNA Professioni
1. CNA Professioni è l’articolazione del “Sistema CNA” di rappresentanza complessiva delle Associazioni Professionali, che abbiano i requisiti di cui all’articolo 26 D. Lgs. 206/2007.
2. CNA Professioni è costituita a livello nazionale e concorre a comporre il “Sistema CNA”.
3. Le singole Associazioni “CNA ……. Professionisti” e quelle aderenti, possono costituire a livello regionale, previa delibera della Presidenza nazionale di CNA Professioni e quindi delle
competenti Direzioni Regionali CNA, istanze di rappresentanza del sistema associativo delle professioni, al fine di tutelare nei rispettivi ambiti territoriali gli interessi degli associati, nominando all’uopo rappresentanti, ovvero costituendo organi di coordinamento.
4. Le Associazioni Professionali, già costituite ai sensi dell’articolo 26 d. Lgs 206/2007 aderiscono a CNA Professioni, in forza di una domanda di affiliazione su cui delibera la Presidenza Nazionale che valuta la rispondenza dei rispettivi statuti ai fini ed agli scopi di CNA, nonché il possesso dei requisiti di cui al comma precedente.
5. Il Consiglio è composto dai presidenti di ciascuna Associazione aderente o da un loro delegato, purché socio di CNA. Il Consiglio delibera sugli indirizzi generali di CNA Professioni, al fine di fornire adeguata rappresentanza politica e sindacale alle Associazioni aderenti in tutte le sedi istituzionali ed economiche sia nazionali che comunitarie.
6. Il Consiglio Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente di CNA Professioni.
7. Gli associati di ciascuna Associazione aderente a CNA Professioni, per poter fruire dei servizi del “Sistema CNA” debbono associarsi direttamente a CNA nei modi e forme previste dal presente statuto.
8. L’eventuale modello organizzativo di CNA Professioni sull’articolazione sul territorio sarà definito, nel rispetto dello Statuto nazionale, dalla Presidenza CNA Brindisi.
D) CNA Pensionati
1. La CNA promuove la rappresentanza degli interessi dei pensionati anche attraverso l’organizzazione di CNA Pensionati.
2. L’organizzazione di CNA Pensionati concorre a comporre il “Sistema CNA” e potrà dotarsi di un proprio statuto conforme ai principi ed alle norme contenute nello statuto, nel regolamento e nel codice etico della CNA.
3. CNA Pensionati Nazionale attiva convenzioni con gli istituti previdenziali per la riscossione delle quote associative dei pensionati iscritti, i quali automaticamente sono aderenti al “Sistema CNA”.
4. Il Presidente dei CNA Pensionati è membro di diritto dell’Assemblea e della Direzione della CNA Brindisi.
5. La CNA Pensionati concorre a definire contenuti ed obiettivi del Piano Strategico della CNA Brindisi, anche al fine di concordare le risorse umane, organizzative e finanziarie che la CNA impegnerà nelle attività concernente CNA Pensionati.
Articolo 7 – Impegni, principi, valori ed obblighi
1. CNA Brindisi si riconosce completamente, come disciplinato dall’art. 8, negli impegni, nei principi, nei valori e negli obblighi stabiliti e codificati dai seguenti documenti:
a) Statuto Nazionale della CNA
b) Regolamento attuativo dello Statuto Nazionale della CNA
c) Codice Etico della CNA
d) Regolamento uso del marchio CNA
e) Regolamento attività di Cna Audit
f) CNA Social Media Policy
TITOLO III
IL “SISTEMA CNA”: REQUISITI DI AMMISSIONE
Articolo 8 – Adesione al “Sistema CNA”
1. Possono aderire al “Sistema CNA” le imprese in qualsiasi forma costituite e le relative forme associate, i soci ed amministratori di società di persone, i legali rappresentanti e gli amministratori con deleghe operative delle società di capitali, i coadiuvanti delle imprese familiari, le imprenditrici e gli imprenditori, i lavoratori autonomi, i professionisti, i pensionati iscritti a CNA Pensionati.
2. Ogni associato è titolare del rapporto associativo con l’intero sistema CNA ed ha diritto di avvalersi dell’insieme delle attività realizzate da ogni componente del sistema stesso, conformemente alle modalità stabilite.
3. L’adesione al sistema CNA avviene mediante tesseramento unico ed unitario e da luogo automaticamente all’inquadramento nelle CNA territoriali di riferimento nonché nelle altre articolazioni del sistema riconosciute dalla CNA.
4. I pensionati si iscrivono a CNA Pensionati mediante specifico tesseramento che dà luogo automaticamente all’inquadramento al livello territoriale di riferimento in relazione alla residenza anagrafica.
5. Gli associati al “Sistema CNA” debbono:
a) accettare lo Statuto della CNA Nazionale, della CNA Regionale della Puglia e della CNA
Brindisi;
b) rispettare le regole di comportamento contenute negli Statuti, nei regolamenti e nel codice etico della CNA Brindisi, della CNA Regionale Puglia e della Confederazione Nazionale;
c) ottemperare alla contribuzione al “Sistema CNA” con il versamento delle quote associative,
secondo le modalità e quantità stabilite dall’Assemblea nazionale della CNA e dall’Assemblea della CNA Brindisi, anche con le modalità previste dalla Legge 4 giugno 1973 n. 311 e successive modificazioni. Il mancato pagamento dell’intera quota annuale comporta la sospensione dei diritti di elettorato attivo e passivo, salva la regolarizzazione della morosità prima della data di convocazione dell’organo elettivo. La morosità per un intero anno comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche confederali;
d) l’adesione impegna l’associato a fornire al “Sistema CNA” e agli Enti di emanazione, le informazioni che potranno essergli richieste, relative alla sua impresa e alle sue posizioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, autorizzandone, purché sia garantito l’anonimato, l’utilizzo e l’elaborazione a fini statistici, di ricerca e quant’altro con qualsiasi mezzo, anche informatico, nonché il loro inserimento in banche dati accessibili anche a terzi;
e) garantire una partecipazione attiva alla vita ed allo sviluppo del “Sistema CNA”.
6. I diritti degli associati CNA:
a) ciascun associato alla CNA, avente i requisiti soggettivi di cui al precedente comma e che sia titolare di una autonoma tessera associativa, ha diritto ad esercitare il diritto di voto negli organismi elettivi confederali, secondo le norme del presente statuto e di quelli dei corrispondenti livelli Confederali;
b) ciascun associato può esprimere in ciascuna assemblea elettiva un solo voto. Nelle assemblee di tutti i livelli confederali non sono ammesse deleghe;
c) gli organi che convocano le assemblee elettive stabiliscono il termine entro cui gli associati debbono essere iscritti per poter esercitare il diritto di voto; il termine non può comunque essere successivo alla data di convocazione dell’organo che convoca;
d) ciascun associato ha diritto ad essere eletto negli organi del sistema confederale, secondo le norme del presente statuto ed in quelle dei rispettivi statuti confederali;
e) tutti i candidati a qualsiasi carica debbono essere già iscritti almeno alla data della convocazione dell’organo che convoca l’organo che elegge; i candidati alla presidenza Territoriale, o di Mestiere, debbono essere iscritti da almeno dodici mesi a CNA;
f) per poter fruire dei servizi offerti dal “Sistema CNA”, è necessario essere associati, salvo deroghe espressamente deliberate a fronte di iniziative specifiche;
g) possono altresì aderire a CNA le persone fisiche che non abbiano i requisiti di cui al primo comma del presente articolo, quali soci sostenitori. Essi sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al secondo comma del presente articolo, ma non hanno i diritti di cui alle precedenti lettere, in particolare non hanno né il diritto all’elettorato attivo né passivo. Le assemblee provinciali del “Sistema CNA” stabiliscono annualmente l’entità del contributo associativo. Fermo il diritto ai servizi erogati gratuitamente a tutti i cittadini dal patronato EPASA-ITACO Cittadini e Imprese secondo quanto previsto dalla L. 152/2001, i soci sostenitori possono fruire dei servizi e dell’assistenza tecnica e professionale del “Sistema CNA” alle stesse condizioni e termini degli associati di cui al comma primo del presente articolo.
Articolo 9 – Requisiti necessari per far parte del “Sistema CNA”
1. La CNA Brindisi, si impegna al rispetto di tutti i requisiti contenuti nell’articolo 8 dello statuto nazionale ed in particolare si impegna:
a) al rispetto degli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 9;
b) affinché i propri organi di direzione siano formati esclusivamente da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA, legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società di capitali e forme associate iscritte alla CNA, pensionati iscritti a CNA Pensionati;
c) a garantire modalità di coinvolgimento complessivo degli associati per consentire una effettiva partecipazione alla determinazione delle deleghe successive, facendo in modo che tale determinazione proceda sempre dal basso verso l’alto;
d) a garantire il versamento, da parte di tutti gli associati, della contribuzione al “Sistema CNA” con il versamento delle quote associative, secondo modalità e quantità stabilite dall’Assemblea Nazionale della CNA;
e) a darsi organi di controllo, garanzia ed arbitrali coerenti con lo statuto della CNA Nazionale in vigore;
f) a darsi ambiti territoriali e merceologici così definiti: una sola CNA Territoriale per ogni ambito territoriale, come definito dalla Direzione nazionale; una sola CNA Regionale per ogni regione; un solo Mestiere, una sola Unione per la corrispondente aggregazione di mestieri al livello Confederale corrispondente;
g) all’adozione del codice etico e del codice di comportamento per la prevenzione di reati ai sensi del D. Lgs. 231/2001 predisposti dalla CNA Nazionale;
h) alla messa a disposizione del “Sistema CNA” dei dati associativi e quant’altro necessario a dimostrare la correttezza e la trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa;
i) affinché il rinnovo degli organi dirigenti avvenga ogni 4 anni;
j) affinché la durata in carica del Presidente e dei Vice Presidenti o membri di Presidenza, a tutti i livelli ed articolazioni del “Sistema CNA” non superi i due mandati pieni consecutivi; i Vice Presidenti o membri di Presidenza che abbiano fatto in tali cariche due mandati, possono concorrere alla Presidenza;
k) il divieto dei Presidenti, a tutti i livelli Confederali, che abbiano cessato l’incarico, anche dopo un solo mandato, di far parte della presidenza e di accettare l’incarico di Vice Presidente;
l) al riconoscimento del ruolo e delle funzioni delle altre componenti il “Sistema CNA”;
m) alla costituzione di CNA Pensionati garantendone ambiti di autonomia politica e finanziaria, oltre che i necessari supporti organizzativi;
n) all’uso della denominazione: Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa e dei rispettivi logotipo e simbolo nei colori e nei tipi decisi dalla CNA Nazionale; la CNA Brindisi prende atto che la titolarità esclusiva di tali denominazione, logotipo e simbolo è della CNA Nazionale;
o) la CNA Brindisi concorre alla nomina del Collegio Nazionale dei Garanti e si impegna ad accettarne le decisioni in ogni controversia con le altre componenti il “Sistema CNA”;
p) obbligo a prevedere il Collegio dei Garanti Nazionale, quale giudice unico d’appello delle decisioni dei Collegi dei Garanti Territoriali o Regionali;
q) obbligo a prevedere la preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale per avviare la procedura di ottenimento della personalità giuridica.
TITOLO IV
GLI ORGANI DELLA CNA DI BRINDISI
Articolo 10 – Composizione degli organi della CNA Brindisi
1. Gli organi CNA Brindisi sono composti da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA Brindisi, pensionati iscritti a CNA Pensionati, nonché da legali rappresentanti e amministratori con deleghe operative di società e forme associate iscritte alla CNA di Brindisi.
2. I legali rappresentanti e gli amministratori di società costituite, partecipate o promosse dalle articolazioni confederali CNA non possono essere a tale titolo membri di organi ad alcun livello confederale.
3. È fatto salvo quanto stabilito dai successivi articoli 18 ( Collegio dei revisori dei Conti o Revisore Unico ) e 19 (Collegio dei Garanti o Garante Unico).
4. Ogni organo è dotato di specifica e propria autonomia, responsabilità e poteri.
5. È proprio della responsabilità dei singoli componenti salvaguardare il principio di corrispondenza tra mandato ricevuto dall’ambito associativo designante e i poteri e l’autonomia dell’organo stesso.
Articolo 11 – Organi della CNA Brindisi
1. Gli organi della CNA Brindisi sono:
– l’Assemblea;
– la Presidenza;
– il Presidente;
– il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico;
– il collegio dei Garanti o Garante Unico.
2. Gli organi del sistema CNA sono regolati quanto a denominazione, numero, composizione, funzionamento e convocazione, secondo le norme dello Statuto ed eventuale Regolamento attuativo dei rispettivi livelli confederali, fermi restando i seguenti principi generali per tutti vincolanti:
a) non è ammesso il principio di cooptazione;
b) in caso di dimissioni o decadenza di alcuni membri, se l’organo è al di sotto del numero minimo statutario, il Presidente convoca senza indugio l’organo elettivo per la sostituzione dei membri decaduti o dimessi; in caso in cui a seguito delle dimissioni, l’organo mantenga un numero di componenti superiore al numero minimo, è facoltà dell’organo competente alla convocazione, porre la questione della sostituzione all’ordine del giorno, alla prima riunione dell’organo elettivo;
c) se è dimissionaria o è decaduta la maggioranza dei componenti l’organo, il Presidente convoca senza indugio, l’organo elettivo per il rinnovo dell’intero organo;
d) in caso di dimissioni anche del Presidente o in caso di suo impedimento, alla convocazione provvede il Vice Presidente vicario, ovvero il membro più anziano per età dell’organo. Qualora anch’essi dimissionari o decaduti, il Presidente del livello confederale superiore. La Direzione disciplinerà comunque il modello organizzativo e di funzionamento dell’Associazione;
e) in caso di decadenza o dimissioni di uno o più componenti dell’Assemblea Territoriale, l’ambito territoriale di appartenenza oppure il Mestiere del decaduto/dimissionario possono indicarne la sostituzione,
Articolo 12 – L’Assemblea: durata e composizione
1. L’Assemblea, rimane in carica 4 anni e si svolge almeno una volta l’anno.
2. Essa è costituita nella sua interezza da imprenditrici e imprenditori iscritti alla CNA Brindisi, da Professionisti iscritti a CNA Brindisi, pensionati iscritti a CNA Pensionati Brindisi, legali rappresentanti di società e forme associate iscritte alla CNA Brindisi.
3. I legali rappresentanti e gli amministratori di società costituite, partecipate o promosse dalle articolazioni confederali CNA non possono essere a tale titolo membri di organi ad alcun livello confederale.
4. Sono membri dell’Assemblea:
a) i componenti la Presidenza
b) i Presidenti in carica delle sedi comunali e Aree vaste;
c) i Presidenti dei Mestieri costituiti a livello territoriale
d) I Presidenti di CNA Professioni, di CNA Pensionati e dei Raggruppamenti di Interesse costituiti a livello territoriale
e) i Presidenti in carica degli Enti o Società di emanazione o collegati alla CNA Provinciale di Brindisi, i componenti del Consiglio Camerale di competenza;
f) un numero di imprenditori, anche pensionati, eletti ogni quattro anni secondo le modalità previste dal Regolamento della CNA Brindisi, proporzionalmente alla consistenza associativa delle Aree Territoriali e dei Mestieri, per un numero complessivo pari almeno a 40 componenti.
6. I Mestieri Territoriali concorrono alla composizione dell’Assemblea della CNA Brindisi fino ad un massimo di un terzo dei componenti della stessa.
7. Nelle riunioni dell’Assemblea la titolarità del voto deliberativo spetta esclusivamente agli associati, anche pensionati, che ne sono membri.
8. Partecipano alle sedute dell’Assemblea, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Garanti.
9. I componenti di cui alle lettere a-b-c-d-e del presente articolo, sono sostituiti di diritto nell’Assemblea dai loro successori nel momento stesso dell’elezione di questi ultimi.
10. L’Assemblea nella sua seduta quadriennale elettiva è presieduta dalla Presidenza uscente.
Articolo 13 – L’Assemblea: poteri e compiti
1. L’Assemblea è il massimo organo deliberativo della CNA Brindisi.
2. L’Assemblea:
a) stabilisce le linee di strategia politica, di programma e di indirizzo della CNA Brindisi, individuandone gli obiettivi in relazione alle esigenze e agli interessi dell’artigianato e della piccola e media impresa;
b) nominare e/o revocare, su proposta della Presidenza della CNA Brindisi, il Direttore della CNA Brindisi;
c) esamina l’andamento della CNA Brindisi e delle strutture collegate e controllate;
d) approva il bilancio consuntivo della CNA Brindisi proposto dal Direttore;
e) approva, su proposta della Presidenza le linee preventive di politica finanziaria annuale o pluriennale e stabilisce le quote associative annuali nel rispetto degli obblighi, nei confronti della CNA Regionale e della CNA Nazionale, previsti dello Statuto Nazionale;
f) approva, anche in seduta annuale ordinaria, lo Statuto e le sue eventuali modifiche; le modifiche saranno comunque soggette all’approvazione della Direzione nazionale della CNA, come previsto dallo Statuto della CNA Nazionale;
3. L’Assemblea viene convocata dalla Presidenza in prima ed in seconda convocazione con un intervallo di tempo di almeno 24 ore rispetto alla prima convocazione. Inoltre, può essere convocata, per specifiche questioni, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti;
4. Le decisioni dell’Assemblea sono ritenute valide in prima convocazione se assunte alla presenza di almeno il 25% dei suoi componenti + 1 con una maggioranza del 50% + 1 dei presenti. In seconda convocazione le sue decisioni sono ritenute valide qualunque sia il numero dei presenti, con una maggioranza di almeno il 50% più 1 dei presenti;
5. L’Assemblea elettiva viene convocata dalla Presidenza ogni 4 anni per:
a) eleggere il Presidente, i Vicepresidenti ed altri componenti la Presidenza, determinandone il numero;
b) eleggere il Collegio dei revisori dei Conti o Revisore Unico;
c) eleggere i componenti il Collegio dei Garanti o Garante Unico in modo tale da assicurare la posizione di terzietà ed indipendenza dei membri di tale organo; a tal fine il Regolamento ne disciplinerà le modalità di designazione da parte dei soggetti costituenti il Sistema CNA.
6. In caso di necessità, qualora il Presidente sia dimissionario prima della scadenza del mandato, o venga a mancare per qualsiasi motivo oltre 1/3 dei propri componenti o dei componenti degli altri organi, la Presidenza può convocare l’Assemblea in seduta straordinaria per l’elezione del Presidente e/o degli altri organi risultanti incompleti.
7. L’elezione degli organi è valida in prima convocazione quando si ha presente la metà + 1 degli aventi diritto.
Articolo 14 – La Presidenza: durata, composizione, poteri e compiti
1. La Presidenza è un organo collegiale che rimane in carica 4 anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi ed è composta dal Presidente e dai Vice Presidenti. Il numero dei componenti è deciso dall’Assemblea elettiva con un minimo di almeno 5.
2. Il Presidente può indicare un Vice Presidente con funzioni vicarie.
3. Alle riunioni della Presidenza partecipa, con voto consultivo, il Direttore.
4. La Presidenza:
a) propone la nomina e/o la revoca all’Assemblea elettiva della CNA Brindisi del Direttore;
b) promuove l’attività politica della CNA Brindisi;
c) delibera gli atti di indirizzo politico ai quali i rappresentanti in seno agli organi delle società controllate sono tenute ad attenersi, ivi comprese le proposte di indicazioni nominative di rappresentanti in seno ad organismi, enti, consigli di amministrazione, comitati di gestione, di società promosse e/o partecipate dalla CNA Brindisi;
d) adotta e propone alla Assemblea, per il tramite del Direttore, il piano strategico annuale o pluriennale della CNA Brindisi;
e) ha funzioni di rapporti e rappresentanza verso tutte le istituzioni politiche, economiche e sociali;
f) verifica l’attuazione dei deliberati degli organi da parte delle strutture e dei soggetti preposti alla loro attuazione;
g) convoca l’Assemblea stabilendone l’ordine del giorno;
h) propone al Direttore la convocazione dell’Assemblea elettiva quadriennale;
i) In corrispondenza delle Assemblee elettive confederali individua ed indica i Presidenti dei Mestieri e dei Raggruppamenti d’interesse costituiti a livello territoriale, qualora non si proceda alla loro individuazione tramite apposita assemblea elettiva;
j) si occupa di tutte le attività non espressamente disciplinate e riservate all’Assemblea della CNA Brindisi.
k) attua e sviluppa, deliberando le relative iniziative, le linee programmatiche di politica sindacale ed organizzative della CNA Brindisi stabilite dall’Assemblea;
l) delibera il piano strategico annuale o pluriennale della CNA Brindisi proposto dal Direttore Territoriale;
m) delibera in merito alle azioni di rappresentanza, alle iniziative di sviluppo economico, alla organizzazione dei servizi ritenuti utili per il conseguimento dei fini statutari, anche mediante la costituzione di appositi enti e società;
n) costituisce le strutture necessarie alla realizzazione dei deliberati dell’Assemblea, nominandone i responsabili e deliberandone le funzioni;
o) esercita il controllo sulle attività e sui risultati delle Società ed Enti promossi o partecipati, direttamente o indirettamente dalla CNA Brindisi;
p) esercita direttamente il potere di controllo di legittimità rispetto alle norme del presente Statuto, del regolamento, del codice etico e di comportamento per la prevenzione degli illeciti, su tutte le articolazioni del “Sistema CNA Brindisi”;
q) decide sulle domande di partenariato, aggregazione di organizzazioni autonome, stabilendo i contenuti dei rispettivi rapporti di adesione in termini di diritti ed obblighi, anche economici e finanziari. Decidere sulla cessazione del rapporto associativo dei soggetti costituenti il Sistema CNA Brindisi a norma del presente Statuto e del regolamento;
r) adisce al Collegio dei Garanti al fine di riscontrare e verificare inadempienze in ordine alla osservanza, da parte delle articolazioni del Sistema CNA Brindisi, del presente Statuto, del regolamento e del Codice Etico della CNA, e del codice di comportamento per la prevenzione degli illeciti; nonché impugnare, innanzi al medesimo Collegio dei Garanti, atti di organi del Sistema CNA Brindisi per chiederne l’annullamento;
s) delibera il commissariamento o altro tipo di provvedimento riguardante i Mestieri, le strutture del Sistema CNA aventi per Statuto rilevanza esterna specificandone i motivi e nominando i commissari;
t) delibera in merito all’acquisto e all’alienazione di beni immobili, partecipazioni in società ed enti, rilascio di fideiussioni ed avalli a favore di terzi, apposizione di ipoteche e richieste di mutui e finanziamenti, concessione di prestiti a terzi;
u) da attuazione alle decisioni del collegio dei Garanti e del collegio dei Revisori dei Conti;
v) attribuisce la rappresentanza legale per quanto riguarda determinati deliberati della Presidenza al Direttore;
w) approvare il bilancio preventivo e le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso dell’esercizio;
x) deliberare la quota associativa annuale della CNA Brindisi, le quote di contribuzione alla CNA Nazionale e alle Unioni Nazionali CNA, ed esprimere indicazioni e criteri generali per la determinazione di tariffe, servizi e prestazioni;
y) deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione concernenti la gestione della CNA Brindisi;
5. Essa ha competenza su ogni e qualsiasi questione che attenga alle modifiche dei soggetti componenti il sistema, quali fusioni, scissioni, cambio di denominazioni, modifiche territoriali, In caso di modifica del numero delle Unioni e/o mestieri o del loro nome, o dei raggruppamenti di interesse, ovvero nel numero o denominazione dei soggetti costituenti, alla prima riunione dell’Assemblea annuale CNA, viene modificata la relativa norma transitoria.
6. La Presidenza può invitare alle proprie riunioni anche non imprenditori.
Articolo 15 – Il Presidente
1. Il Presidente della CNA Brindisi è eletto dall’Assemblea tra le imprenditrici e gli imprenditori associati al “Sistema CNA Brindisi”.
2. Il Presidente resta in carica per 4 anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi.
3. Il Presidente della CNA Brindisi:
a) ha la rappresentanza politica e sindacale della CNA Brindisi;
b) ha il potere di impulso e vigilanza sul buon andamento della CNA Brindisi;
c) rappresenta la sintesi del “Sistema CNA Brindisi”, ne esprime e ne garantisce le caratteristiche peculiari e la rappresentanza nelle sedi pubbliche ed istituzionali;
d) presiede gli organi ed è il rappresentante legale della CNA Brindisi a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti;
e) ha il potere esclusivo di sottoscrivere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi sulla base di conforme delibera degli organi statutari;
f) può conferire deleghe per il compimento degli atti nell’ambito delle proprie competenze e conferire specifiche deleghe al Direttore.
g) propone alla Presidenza le indicazioni nominative di rappresentanti in seno ad organismi, enti, consigli di amministrazione, comitati di gestione, di società promosse e/o partecipate dalla CNA Brindisi.
4. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente vicario o dal Vicepresidente più anziano di età o, in mancanza di tale carica, dal più anziano di età della Presidenza.
5. Venendo a mancare il Presidente, l’Assemblea per la nuova elezione deve essere convocata entro tre mesi.
Articolo 16 – Presidenza Onoraria
1. L’Assemblea, su proposta della Presidenza, può deliberare il conferimento della Presidenza onoraria della CNA Brindisi a imprenditori o imprenditrici che abbiano acquisito meriti di particolare rilievo per la valorizzazione del mondo dell’artigianato e della piccola e media impresa e che per almeno sei anni abbiano ricoperto la carica di Presidente o di Vicepresidente del rispettivo livello confederale.
2. Il Presidente Onorario ha il diritto di partecipare con diritto di voto ai lavori dell’Assemblea e della Direzione.
3. Il Regolamento attuativo disciplinerà la durata della carica e l’eventuale revoca.
Articolo 17 – Il Direttore
1. Il Direttore viene nominato dall’Assemblea su proposta della Presidenza.
2. Il Direttore:
a) è responsabile del funzionamento della struttura della CNA Brindisi e sovrintende a tutte le aree e funzioni della stessa con ampia autonomia operativa nella gestione ordinaria;
b) è responsabile dell’attuazione delle decisioni degli organi territoriali;
c) concorre all’elaborazione delle politiche associative, coadiuva la Presidenza e il Presidente nella rappresentanza politica del “Sistema CNA Brindisi” ed ha la responsabilità dell’attuazione delle decisioni assunte;
d) propone alla Presidenza il piano strategico annuale o pluriennale della CNA Brindisi;
e) presenta all’Assemblea il bilancio consuntivo;
f) sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria della CNA Brindisi e presenta alla Presidenza il bilancio preventivo e quello consuntivo;
g) propone alla Presidenza l’articolazione della struttura organizzativa delle aree e delle funzioni di attività confederali e l’attribuzione e la revoca degli incarichi ai funzionari;
h) stabilisce, gestisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale e propone alla Presidenza l’assunzione o la risoluzione del rapporto di lavoro dei quadri;
i) può essere coadiuvato da collaboratori, da lui stesso individuati, cui vanno attribuite per delega precise funzioni proprie del Direttore. È tenuto ad esercitare azione di verifica sulle modalità di svolgimento delle funzioni delegate. Il Direttore ed i collaboratori cui sono state delegate dallo stesso responsabilità e funzioni, formano la Direzione Operativa la quale, pur non configurandosi in alcun modo come organo associativo, esercita un ruolo primario di direzione organizzativa;
j) partecipa, con diritto di voto consultivo, alle riunioni di tutti gli organi della CNA Brindisi;
k) è invitato, qualora non sia componente effettivo, alle riunioni degli organi delle società controllate dalla CNA Brindisi;
l) i poteri di firma sulle dichiarazioni fiscali e contributive sono di competenza del Direttore o di un suo delegato;
3. Tutti i quadri e i responsabili delle aree di lavoro rispondono direttamente al Direttore.
4. Il Direttore o un suo delegato è di norma amministratore unico delle società territoriali.
5. Il Direttore relativamente ai compiti attribuitigli alle lettere a), g), k) del presente articolo ha la rappresentanza legale dell’Associazione.
Articolo 18 – Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico
1. Il collegio dei Revisori dei Conti è composto, di norma, da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti anche esterni al sistema CNA e viene eletto dall’Assemblea.
2. Su decisone dell’Assemblea elettiva si può procedere alla nomina di un revisore unico in funzione della consistenza economica e finanziaria dei livelli confederali, nel caso in cui siano di entità particolarmente limitata.
3. Il Collegio dei Revisori o Revisore Unico rimangono in carica per la durata di 4 anni e devono essere iscritti all’ Albo dei Revisori dei conti.
4. Hanno il compito di controllare la regolarità della gestione economica e finanziaria della CNA Brindisi.
5. Quale organo di garanzia, attesta con apposita relazione all’assemblea che approva il bilancio consuntivo annuale, la regolarità contabile ed amministrativa della gestione economica e finanziaria ed illustra i criteri di redazione del bilancio al fine di assicurare completezza informativa, veridicità e trasparenza nella gestione dei diversi livelli confederali.
Articolo 19 – Il Collegio dei Garanti o Garante Unico
1. Il collegio dei Garanti è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti anche esterni al Sistema CNA che non abbiamo alcun incarico in alcun organo nell’ambito della CNA Brindisi né alcun rapporto di lavoro subordinato. E’ presieduto da un giurista.
2. Su decisone dell’Assemblea elettiva si può procedere alla nomina di un garante unico in funzione della consistenza economica e finanziaria dei livelli confederali, nel caso in cui siano di entità particolarmente limitata.
3. Il collegio dei Garanti viene eletto dall’Assemblea della CNA Brindisi e rimane in carica 4 anni.
4. Tutti i componenti non possono rivestire alcuna carica nell’ambito del “Sistema CNA Brindisi”.
5. Il collegio dei Garanti è un organo di garanzia autonomo ed indipendente, in posizione di terzietà ed autonomia, con funzioni di Collegio arbitrale rituale, con esclusione di ogni altra giurisdizione.
6. Esso decide su qualunque controversia che insorga all’interno della CNA Brindisi, in ordine alla corretta interpretazione ed applicazione delle norme dello Statuto Confederale, dello Statuto o Regolamento Territoriale della CNA Brindisi, del Codice Etico Territoriale della CNA Brindisi.
7. Esso decide sulla legittimità degli atti e provvedimenti adottati dagli organi della CNA Brindisi.
8. Esso dichiara altresì, quale Collegio arbitrale, su domanda della Presidenza, la decadenza dalle cariche confederali per violazioni gravi al presente statuto, al regolamento, al codice etico della CNA, disponendo anche, in via cautelare, la preventiva sospensione; per le medesime violazioni su istanza di qualunque interessato può decidere la risoluzione del rapporto associativo con ogni singolo associato alla CNA, ferma la facoltà dell’appello al Collegio Nazionale dei Garanti.
9. Quest’ultimo è il solo competente, qualora la richiesta di risoluzione del rapporto associativo sia avanzata da un organo nazionale.
10. I diversi ambiti e livelli della CNA Brindisi possono richiedere al Collegio Territoriale dei Garanti di decidere controversie relative a questioni interne alle medesime, anche per quanto attiene alla validità di atti o provvedimenti dalle stesse adottate.
11. L’intervento del Collegio avviene di norma su decisione e richiesta della Presidenza, salvo casi di particolare urgenza per i quali la decisione può essere assunta dal Direttore.
12. L’intervento, inoltre, può essere richiesto da singoli associati in caso di gravi violazioni dello Statuto.
13. Il Collegio dei Garanti giudica secondo equità e nel rispetto dei principi statutari, sentite le parti ed esperita l’istruttoria, con decisione da depositarsi entro 90 giorni dalla convocazione del Collegio, salvo proroga non superiore a 180 giorni.
14. Il Collegio dei Garanti conforma il suo funzionamento al Regolamento del Collegio dei Garanti Nazionale.
15. Il Collegio Nazionale dei Garanti è giudice d’appello unico sulle decisioni dei Collegi Territoriali del Garanti.
16. In caso di mancata nomina dei membri o di impossibilità di funzionamento del Collegio Territoriale dei Garanti, nelle more della nomina dei componenti, il collegio Nazionale dei garanti è competente a decidere sulle controversie interne a tali livelli.
17. La risoluzione del rapporto associativo può essere pronunciata, su richiesta di chiunque, anche dal Collegio dei Garanti Territoriali di appartenenza, ferma la facoltà di appello al Collegio Nazionale dei Garanti.
18. Quest’ultimo è il solo competente qualora la richiesta di risoluzione del rapporto associativo sia avanzata da un organo nazionale.
Articolo 20 – Cumulo delle cariche
Si rinvia al Regolamento interno della CNA Brindisi l’individuazione dei criteri volti a limitare il cumulo delle cariche, sia all’interno del “Sistema CNA” che nella rappresentanza di CNA in Enti e Istituzioni.
TITOLO VI
LE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI
Articolo 21 – Articolazioni territoriali
1. La CNA Brindisi è articolata in Sedi Comunali ed Aree vaste
2. Le Aree vaste sono, di norma, costituite all’interno del territorio della CNA Brindisi. Con il coordinamento di CNA Puglia e d’intesa con le altre associazioni territoriali si possono costituire Aree vaste che interessano più associazioni territoriali.
3. La costituzione delle Aree vaste, come pure l’attivazione di nuove sedi Comunali, è deliberata dalla Presidenza della CNA Brindisi che svolge su queste una attività di indirizzo e di controllo finalizzati alla coerenza con le politiche del Sistema CNA.
4. Le articolazioni territoriali assumono il nome di “CNA Brindisi Sede di…” e “CNA Brindisi Area di…”
5. Le Sedi Comunali e le Aree vaste promuovono l’aggregazione associativa sul territorio, opera per la rilevazione dei bisogni delle imprese e per la diffusione dell’informazione ai soci sull’azione e sulle opportunità offerte dal “Sistema CNA”; sviluppa, su mandato del Presidente CNA Brindisi attività di rappresentanza in sede locale e promuove attività, culturali, ricreative e del tempo libero.
Articolo 22 – Gli organi delle Sedi Comunali
1. Sono organi :
a) Il Presidente e la Presidenza
b) L’Assemblea
a) Il Presidente e la Presidenza
1. Il Presidente della Sede Comunale resta in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi ed è membro di diritto dell’Assemblea CNA Brindisi .
2. Il Presidente della Sede Comunale, su delega del Presidente della CNA Brindisi, ha funzione di rappresentanza presso le istituzioni locali.
3. Il Presidente della CNA Brindisi, per giustificati motivi e su parere conforme della Presidenza CNA Brindisi, può ritirare la delega al Presidente della Sede Comunale.
4. La Presidenza è un organo collegiale che ha la funzione di coadiuvare il Presidente della Sede Comunale ed è il luogo primario di riflessione e approfondimento sulle problematiche e le istanze della Sede Comunale.
5. La Presidenza deve essere convocata entro dieci giorni tutte le volte che ne fanno richiesta almeno un terzo dei componenti.
6. La sintesi dei lavori della Presidenza sede Comunale viene inviata alla Presidenza della CNA Brindisi.
7. Il Presidente sede Comunale:
– verifica l’attuazione a livello locale dei deliberati degli organi provinciali.
– contribuisce all’elaborazione delle politiche di promozione economica anche attraverso apposite iniziative, previa espressa deliberazione autorizzativa della Presidenza della CNA Brindisi
8. Le Sedi Comunali non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi.
9. Tale potere resta in capo del Presidente della CNA Brindisi il quale opera su mandato dei relativi organi.
10. Delle obbligazioni eventualmente assunte dai rappresentanti delle Sedi Comunali , ai diversi livelli associativi, rispondono in via esclusiva e diretta i medesimi rappresentanti.
11. Nell’espletamento delle proprie funzioni la Presidenza Comunale è coadiuvata dal Direttore CNA Brindisi o da un suo delegato.
b) L’Assemblea
1. L’Assemblea della sede comunale, riunita per eleggere i delegati all’Assemblea CNA Brindisi, procede alla nomina del Presidente e della Presidenza della sede stessa.
2. Si riunisce almeno una volta l’anno ed approva il piano attività presentato dal Presidente e dalla Presidenza.
Articolo 23 – Gli organi delle Aree vaste
1. Sono organi :
a) Il Presidente
b) Il Consiglio di Presidenza
a) Il Presidente
Il Presidente è eletto dai Presidenti delle Sedi Comunali in convocazione degli stessi e dalla Presidenza della CNA Brindisi
b) Il Consiglio di Presidenza
Il Consiglio di Presidenza è, di norma, costituito dai Presidenti delle Sedi comunali di competenza.
1. Il Consiglio di Presidenza dell’Area vasta resta in carica per quattro anni e per non più di due mandati pieni e consecutivi ed è membro di diritto dell’Assemblea CNA Brindisi .
2. Il Presidente dell’Area vasta, su delega del Presidente della CNA Brindisi, ha funzione di rappresentanza presso le istituzioni locali.
3. Il Presidente della CNA Brindisi, per giustificati motivi e su parere conforme della Presidenza CNA Brindisi, può ritirare la delega al Presidente della Area vasta.
4. Il Consiglio di Presidenza è un organo collegiale che ha la funzione di coadiuvare il Presidente della Area vasta ed è il luogo primario di riflessione e approfondimento sulle problematiche e le istanze della Area vasta.
5. La Presidenza deve essere convocata entro dieci giorni tutte le volte che ne fanno richiesta almeno un terzo dei componenti.
6. La sintesi dei lavori della Presidenza Area vasta viene inviata alla Presidenza della CNA Brindisi.
7. Il Presidente della Area vasta:
– verifica l’attuazione a livello locale dei deliberati degli organi provinciali.
– contribuisce all’elaborazione delle politiche di promozione economica anche attraverso apposite iniziative, previa espressa deliberazione autorizzativa della Presidenza della CNA Brindisi
8. Le Area vaste non possono assumere obbligazioni e concludere accordi aventi rilevanza patrimoniale nei confronti di terzi.
9. Tale potere resta in capo del Presidente della CNA Brindisi il quale opera su mandato dei relativi organi.
10. Delle obbligazioni eventualmente assunte dai rappresentanti delle Aree vaste, ai diversi livelli associativi, rispondono in via esclusiva e diretta i medesimi rappresentanti.
11. Nell’espletamento delle proprie funzioni il Consiglio di Presidenza è coadiuvato dal Direttore CNA Brindisi o da un suo delegato.
TITOLO VI
AUTONOMIE FINANZIARIE ED AMMINISTRATIVE BILANCI
Articolo 24 – Fondo comune
1. Il Fondo Comune della CNA Brindisi è costituito dalle quote associative annuali versate dagli associati, nonché dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili acquistati con il Fondo Comune.
2. L’entità e le modalità di versamento delle quote associative annuali sono approvate dall’Assemblea della CNA Brindisi.
3. In caso di scioglimento della CNA Brindisi, il Fondo Comune risultante verrà devoluto integralmente ad associazioni ed Enti non economici con finalità analoghe.
Articolo 25 – Bilanci
1. Gli Organi competenti approvano i bilanci secondo il criterio della competenza, siano essi consuntivi che preventivi, adottando lo schema unico di bilancio previsto per il “Sistema CNA”.
2. Il Bilancio preventivo deve essere approvato dalla Direzione entro il mese di marzo.
3. Il Bilancio consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea entro il mese di luglio dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio.
4. La CNA Brindisi persegue l’obiettivo del pareggio di bilancio.
5. Nell’ambito di ciascun bilancio debbono essere separatamente esposte le attività e le passività di ciascuna struttura, compresi gli enti e le società di emanazione.
6. Il Bilancio consuntivo è approvato previo esame del Revisore Unico che, ad esso, allega la propria relazione.
Articolo 26 – Piano Strategico
1. Il Piano Strategico, di durata annuale o pluriennale con verifiche periodiche, è il meccanismo fondamentale di definizione degli obiettivi di attività e di allocazione delle relative risorse economiche.
2. La CNA Brindisi adotta il Piano Strategico come strumento di pianificazione delle attività, anche per quanto attiene alle relazioni con Mestieri, le sedi comunali/aree vaste sul territorio, le società del sistema, e ogni altro ambito di organizzazione degli interessi interno al “Sistema CNA”.
3. In particolare, i Mestieri, CNA Pensionati, le società del sistema e i livelli territoriali, partecipano alla definizione del Piano Strategico Confederale della CNA Brindisi.
TITOLO VI RAPPORTO ASSOCIATIVO
NORME DISCIPLINARI – INCOMPATIBILITÀ
Articolo 27 – Rapporto associativo
1. La CNA Brindisi adotta logotipo uniforme a quanto indicato dalla CNA Nazionale, esso è costituito dall’acronimo CNA Brindisi.
2. La CNA Brindisi costituisce il “Sistema CNA” per durata illimitata, salvo provvedimenti di scioglimento stabiliti dall’Assemblea con i poteri stabiliti all’articolo 30 del presente statuto.
3. La delibera di eventuale revoca di adesione al “Sistema CNA” ha valore soltanto se presa con il voto favorevole, validamente espresso, di almeno due terzi dei suoi associati e con un preavviso di almeno un anno prima dell’attuarsi giuridico formale dell’evento.
4. La CNA Brindisi riconosce alla Direzione Nazionale il potere di deliberare il commissariamento o l’estromissione dal “Sistema CNA” ed ogni altro provvedimento disciplinare ritenuto necessario, con effetto immediato, salvo essere impugnati nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera innanzi al Collegio Nazionale dei Garanti, il quale può, ricorrendone i presupposti di gravità, sospendere l’efficacia del provvedimento.
5. Il commissariamento non fa venir meno l’autonomia e la soggettività giuridica dei livelli confederali commissariati, i quali rispondono con il loro patrimonio delle obbligazioni assunte dal commissario, da chiunque nominato.
6. La CNA Brindisi recepisce il Codice Etico e di disciplina del comportamento degli associati e delle associazioni e/o federazioni componenti il “Sistema CNA” e deontologico per dirigenti e collaboratori, come stabilito dall’articolo 21 dello statuto nazionale della CNA.
Articolo 28 – Incompatibilità
1. Il ruolo di Presidente, Vicepresidente e componente la Presidenza della CNA, di Presidente di Mestiere, di Presidente della Sede Comunale/area vasta, di Raggruppamento di interesse, di CNA Professioni e Pensionati è incompatibile con l’assunzione di incarichi e di candidature di natura politica e con gli incarichi di parlamentare europeo e nazionale, consigliere regionale, provinciale, comunale e tutte le corrispondenti cariche esecutive.
2. Essi decadono da tutti gli organi confederali di cui fanno parte in conseguenza di tali ruoli.
3. Fanno eccezione i comuni sotto i 10.000 abitanti.
4. Analoghe ragioni di incompatibilità di ruolo e di natura funzionale comportano l’estensione di tali incompatibilità per il ruolo di Direttore.
5. Le figure di vertice sopraelencate sono incompatibili con l’appartenenza alle segreterie e agli organi esecutivi dei partiti a tutti i livelli.
6. Decorso un anno dal venir meno delle ragioni di incompatibilità, è consentita la presentazione delle candidature e quindi la successiva elezione nelle assemblee ai diversi livelli, ferme le preclusioni in ordine al limite dei mandati ed agli incarichi ricoperti.
7. Gli statuti dei livelli confederali del “Sistema CNA”, di CNA Pensionati Nazionale e di CNA FITA Nazionale debbono recepire questo articolo ed estenderne il rispetto a tutte le articolazioni del sistema confederale.
TITOLO VII NORME FINALI
Articolo 29 – Logotipo e simbolo
1. La CNA Brindisi è impegnata ad utilizzare il logotipo della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, nella forma e nei modi consentiti dallo statuto nazionale.
2. Il logotipo e il simbolo saranno utilizzati nel rispetto della disciplina contenuta dall’apposito regolamento (di cui all’articolo 29 dello statuto nazionale) approvato dalla Direzione Nazionale.
3. Il Logotipo è costituito dalla sigla CNA. Il simbolo della CNA è costituito da un cerchio racchiudente l’immagine della penisola e delle due isole maggiori italiane, parzialmente coperte dal logotipo CNA.
Articolo 30 – Scioglimento della CNA Territoriale di Brindisi
1. Lo scioglimento della CNA Brindisi può essere deliberato esclusivamente dall’Assemblea in seduta plenaria, appositamente convocata dalla Presidenza della CNA Brindisi.
2. L’Assemblea è valida in presenza della metà più uno degli associati e la delibera è valida se assunta da una maggioranza pari ad almeno i due terzi dei presenti.
3. In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina un liquidatore che avrà il compito di portare a compimento tutte le attività collegate allo scioglimento della CNA Brindisi, i beni che residueranno, terminata la liquidazione, saranno devoluti integralmente ad Associazioni ed Enti con finalità analoghe.
Articolo 31 – Controversie
La CNA Brindisi si impegna a rivolgersi al Collegio Nazionale dei Garanti per le eventuali controversie con le altre componenti del sistema CNA e ad accettarne le decisioni.
Articolo 32 – Entrata in vigore dello Statuto
1. Le norme contenute nel presente Statuto entrano in vigore dalla data di approvazione.
2. Entro 90 giorni dall’approvazione del presente Statuto, la Presidenza della CNA Brindisi dovrà approvare il Regolamento di attuazione, il quale è parte integrante del presente Statuto.
Articolo 33 – Rinvio legislativo
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge vigenti in materia.
Articolo 34 – Approvazione dello Statuto e mandato per la legalizzazione degli atti
1. Il presente Statuto della CNA Brindisi, approvato dall’Assemblea del …….., abroga ogni precedente similare normativa.
2. L’Assemblea attribuisce ad affida con i più ampi poteri di merito al Presidente dell’Assemblea,
………. espresso e formale mandato per il coordinamento delle norme dello Statuto medesimo, nonché per tutti gli adempimenti che si renderanno necessari per il suo deposito e la sua registrazione.
Disciplina transitoria
Gli aspetti della disciplina transitoria sono definiti all’interno del Regolamento attuativo.
La CNA Brindisi si impegna a rispettare quanto previsto dalla disciplina transitoria dello Statuto CNA Nazionale approvato il 28 novembre 2020.