L’Accordo quadro, indetto da Invitalia per conto del Ministero della Cultura a favore delle Amministrazioni beneficiarie delle risorse del Fondo Sviluppo e coesione, del valore complessivo di 44 milioni di euro, non è coerente con le finalità indicate, volte a interventi di restauro di immobili distinti non standardizzabili, ciascuno con proprie caratteristiche tecniche da sviluppare con separata progettazione. E’ quanto ha stabilito l’Autorità Anticorruzione intervenendo sulla procedura di gara aperta per l’affidamento di servizi di ingegneria e di architettura in attuazione del Piano sviluppo del Ministero della Cultura.
Dopo aver aperto un’istruttoria sulla base di un esposto dell’Associazione Restauratori d’Italia (Ari), che contestava la procedura scelta da Agenzia Invitalia ritenendo inapplicabile lo strumento dell’Accordo quadro per lavorazioni di restauro specialistico che necessitano di alta competenza specifica e precise indicazioni progettuali, Anac ha accertato tutta una serie di criticità derivanti dalla scelta inappropriata dell’Accordo Quadro per l’esecuzione di tali interventi.
innanzitutto Anac ha contestato la violazione dei principi di libera concorrenza, trasparenza e par condicio da parte di Invitalia, con approssimazione nell’indizione della gara data la carenza di qualsiasi progettazione e definizione delle prestazioni in affidamento. Poi l’Autorità ha sollevato la mancanza di una corretta determinazione dell’importo a gara per i singoli lotti. Infine, ha eccepito la mancata corretta applicazione del Codice degli appalti per quanto riguarda la qualificazione Soa.
Per l’Autorità Anticorruzione, insomma, così concepito l’Accordo quadro non garantisce la corretta selezione dei concorrenti e discrimina le piccole e medie imprese, proprio quelle operanti sul territorio in cui sorgono i beni da restaurare. “Costituisce evidente profilo di approssimazione nell’indizione della procedura di gara la carenza di un’adeguata progettazione posta a base dell’appalto”, scrive Anac. “In una gara non è ammissibile il rinvio della progettazione al perfezionamento dei singoli contratti applicativi. L’incompletezza della documentazione preclude anche una corretta determinazione degli importi posti a base di gara, e determina un’approssimazione della fase di elaborazione del prezzo offerto, impedendo la formulazione di prezzi più convenienti e comunque congrui per garantire l’esecuzione delle opere a regola d’arte”.
Nel suo esposto, l’Associazione Restauratori d’Italia, aveva denunciato la disapplicazione del codice dei contratti dell’Accordo Quadro di Invitalia, e l’ingiustificata riduzione della platea di operatori economici cui si rivolge il bando, in totale noncuranza del tessuto imprenditoriale del settore. Inoltre aveva dubitato sull’effettiva applicabilità dello strumento negoziale dell’Accordo Quadro a lavori inerenti i beni culturali (restauro di beni mobili e superfici decorate di beni immobili sottoposti alle disposizioni di tutela), stante la peculiarità e complessità tecnica di tali attività che trovano compimento, a fronte di un progetto esecutivo, dalla concatenazione di singole lavorazioni la cui aggregazione non è standardizzabile. L’Accordo, infatti, verrebbe applicato a lotti di lavori differenti, ulteriormente accorpati in aree geografiche, che si riferiscono a contesti diversi con manufatti, materiali costitutivi, stato di conservazione e necessità conservative necessariamente eterogenei. Con la delibera. N. 592, approvata dal Consiglio Anac il 13 dicembre 2022, l’Autorità ha dato tempo all’Agenzia Invitalia trenta giorni per adeguarsi alle indicazioni date a fronte dei rilievi riscontrati.
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