Bonus edilizi optabili – primi chiarimenti delle Entrate sul visto “ora per allora”

Ago 9, 2023News Nazionali0 commenti

Con FAQ, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un primo chiarimento in tema di rilascio del visto di conformità  c.d. “ora per allora”, ossia al visto di conformità relativo ai crediti derivanti da Bonus edilizi diversi dal Superbonus nati a seguito di “Comunicazioni AE opzioni” inviate prima del 12/11/2021.

L’adempimento deriva dal fatto che, dal 12/11/2021, è scattato l’obbligo di acquisire, oltre alle asseverazioni/attestazioni, anche il visto di conformità per poter esercitare le opzioni per gli altri Bonus edilizi che siano “optabili”. Al fine di limitare la responsabilità in solido per i cessionari ai soli casi di dolo e colpa grave, per i crediti nascenti da opzioni esercitate prima dell’introduzione del predetto obbligo, il Legislatore ha previsto la possibilità di acquisire “ora per allora” la predetta documentazione, sempre che il cedente coincida con il fornitore e non sia un soggetto “qualificato” (banca o altro intermediario finanziario, una società appartenente al gruppo bancario o un’impresa di assicurazioni).

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, innanzitutto, che il rilascio del visto “ora per allora” potrà avvenire in forma libera posto che, prima del suo rilascio, il soggetto vistatore dovrà aver già presentato al dipartimento delle Entrate la specifica comunicazione prevista dall’art. 21 del regolamento di cui al DM 164/99. Si tratta della comunicazione con cui si forniscono gli elementi richiesti dal DM medesimo per l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità.

Il documento in forma libera che attesta il rilascio del visto dovrà, inoltre, riportare gli estremi (protocollo e progressivo) della “Comunicazione AE opzioni” cui il visto stesso si riferisce oltre agli elementi essenziali dell’opzione (ad esempio: codice tributo del credito corrispondente alla tipologia di detrazione ceduta , codice fiscale del condominio, tipo di intervento agevolato, ammontare spesa sostenuta e credito ceduto, etc..), oltre ad altri dati reputati di utilità.

L’attestazione di rilascio del visto dovrà essere sottoscritta dal vistatore che la potrà così inviare al soggetto interessato, tramite posta elettronica certificata.

Riferimenti: Agenzia delle Entrate, FAQ 6/06/2023

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