C.d. bonus energia: il nuovo modello include il carburante del 3° trimestre delle imprese agricole e della pesca e rimuove la certificazione di atto notorio

Mar 3, 2023News Nazionali0 commenti

Nella giornata di ieri 1° marzo 2023, l’Agenzia delle entrate ha approvato un nuovo modello per la comunicazione dei crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici e, insieme, le relative specifiche tecniche del software per la trasmissione del modello, come anche il nuovo programma per la compilazione.

Il provvedimento è finalizzato ad includere nel modello anche i crediti d’imposta maturati in virtù della spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel terzo trimestre 2022, da parte delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, di cui all’articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Ciò in virtù di quanto disposto dall’articolo 15, comma 1-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14. Ma non è l’unica novità del modello.

E’ bene portare l’attenzione anche al fatto che il nuovo modello non prevede più per tutte le tipologie di crediti d’imposta incluse nel modello, la necessità di sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, della sussistenza dei requisiti per beneficiare dei crediti d’imposta maturati.

Questo, ovviamente, non vuol dire che le eventuali violazioni non saranno punite in assoluto, ma solamente che eventuali errori nell’indicazione dell’importo delle spese sostenute nel modello commesse in buona fede e fermo che la compensazione dei crediti sia effettata nella misura corretta, non avranno un rilevo penale e, a nostro avviso, neanche un rilievo sotto il profilo delle violazioni amministrative tributarie. Tanto più concreto con riferimento alle spese sostenute nel IV trimestre del 2022, per cui alla data di presentazione del modello di comunicazione non si possiedono ancora le fatture riferite al periodo.

Riteniamo, infatti, che la fattispecie rientra nella causa di non punibilità di cui all’articolo 6, comma 5-bis del D.Lgs 472/1997, quale violazioni meramente formale. Ossia una violazione formale che non incide sulla determinazione o sul versamento del tributo.

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