Differimento termini in materia di ambiente e sicurezza (Decreto Legge Milleproroghe 2023)

Gen 24, 2023News Nazionali0 commenti

Con il Decreto Milleproroghe 2023 sono state modificate alcune scadenze riguardanti l’adeguamento antincendio degli istituti scolastici e la gestione del rumore ambientale.

In merito all’adeguamento antincendio degli istituti scolastici di diverso genere :

di un anno, fino dal 31/12/2023, l’obbligo di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola;
di due anni, fino al 31/12/2024, l’obbligo di adeguamento alle regole tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido relativamente agli aspetti riguardanti: separazioni e comunicazioni, resistenza al fuoco, scale, numero di uscite, impianti di sollevamento, impianti elettrici, estintori, sistemi di allarme, segnaletica, organizzazione e gestione della sicurezza antincendio, informazione e formazione antincendio.

Per quanto riguarda le modalità per la determinazione e la gestione del rumore ambientale, viene prorogato di un anno, fino al 18 aprile 2024, e successivamente ogni 5 anni, l’elaborazione dei piani di sintesi e di azione per la riduzione del rumore ambientale da parte delle autorità e degli enti preposti, compresi i piani riguardanti infrastrutture d’interesse nazionale o sovra-regionale.

Riferimento normativo: Decreto Legge 29/12/2022, n. 198 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29/12/2022)

Questo articolo Differimento termini in materia di ambiente e sicurezza (Decreto Legge Milleproroghe 2023) è stato pubblicato su CNA.

Altre notizie

Ultime News

Il futuro dell’Italia dipende dalle imprese

“Le finaliste del Premio Cambiamenti ci mostrano un futuro straordinario. Stanno costruendo il futuro del nostro Made in Italy. Questo premio – ha aggiunto – testimonia che la CNA è una grande organizzazione animata dai giovani imprenditori e che punta sui giovani”....

0 commenti