Con il Decreto Milleproroghe 2023 sono state modificate alcune scadenze riguardanti l’adeguamento antincendio degli istituti scolastici e la gestione del rumore ambientale.
In merito all’adeguamento antincendio degli istituti scolastici di diverso genere :
di un anno, fino dal 31/12/2023, l’obbligo di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola;
di due anni, fino al 31/12/2024, l’obbligo di adeguamento alle regole tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido relativamente agli aspetti riguardanti: separazioni e comunicazioni, resistenza al fuoco, scale, numero di uscite, impianti di sollevamento, impianti elettrici, estintori, sistemi di allarme, segnaletica, organizzazione e gestione della sicurezza antincendio, informazione e formazione antincendio.
Per quanto riguarda le modalità per la determinazione e la gestione del rumore ambientale, viene prorogato di un anno, fino al 18 aprile 2024, e successivamente ogni 5 anni, l’elaborazione dei piani di sintesi e di azione per la riduzione del rumore ambientale da parte delle autorità e degli enti preposti, compresi i piani riguardanti infrastrutture d’interesse nazionale o sovra-regionale.
Riferimento normativo: Decreto Legge 29/12/2022, n. 198 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29/12/2022)
Questo articolo Differimento termini in materia di ambiente e sicurezza (Decreto Legge Milleproroghe 2023) è stato pubblicato su CNA.
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