Per il solo anno d’imposta 2023, le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario, possono optare per la cosiddetta “flat tax incrementale” (Articolo 1, commi 55-57, Legge 29 dicembre 2022, n.197).
In particolare, limitatamente all’anno 2023, è assoggettata a tassazione agevolata nella misura del 15 per cento, con una imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali, l’eccedenza del reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo realizzato nel 2023 rispetto al più elevato importo del reddito d’impresa e/o di lavoro autonomo dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022.
E’ previsto che la base imponibile agevolata non possa comunque superare l’ammontare di euro 40.000 e l’eventuale eccedenza rispetto a tale importo sia soggetto ad IRPEF secondo i criteri ordinari, quindi con l’applicazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui all’articolo 11 del TUIR.
È, inoltre, disposta una franchigia pari al 5 per cento dell’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, che resta assoggettata regolarmente all’IRPEF.
Viene, inoltre, stabilito che ai fini dell’acconto Irpef e delle addizionali per il 2024 non si tiene conto delle disposizioni agevolative.
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