Lotta alle pratiche fraudolente e ingannevoli nella filiera agroalimentare: le indicazioni dell’UE

Apr 16, 2023News Nazionali0 commenti

Le frodi nella filiera agroalimentare colpiscono economicamente le imprese di settore, minano la fiducia dei consumatori e possono portare a gravi problemi di salute.

Scandali di frode alimentare in tutto il mondo, tra cui l’aggiunta di melamina al latte artificiale, la falsa dichiarazione di carne di cavallo e l’uso illegale del pesticida fipronil nei detergenti che porta alla contaminazione delle uova, hanno portato ripetutamente l’argomento nell’arena pubblica.

L’UE ha riconosciuto l’importanza di contrastare le pratiche fraudolente e ingannevoli nella filiera agroalimentare. Dal 2019 gli Stati membri sono tenuti a effettuare controlli basati sul rischio al fine di individuare pratiche fraudolente e ingannevoli.

La Direzione per audit e analisi in tema di alimentazione e salute della Direzione Generale per la Salute e la Sicurezza Alimentare ha realizzato un progetto tra il 2020 e il 2022 al fine di raccogliere informazioni sulle disposizioni messe in atto dagli Stati membri per combattere le frodi nella filiera agroalimentare e ha pubblicato in questi giorni una relazione tecnica. La presente relazione presenta le sfide, le opportunità e diversi esempi di buone pratiche in relazione ai controlli relativi alle frodi negli Stati membri.

Il documento è stato sviluppato per fornire una risorsa importante alle autorità nazionali nei loro sforzi per combattere le pratiche fraudolente e ingannevoli nella catena agroalimentare, e per garantire l’integrità della produzione alimentare nell’UE.

Lo scopo della presente relazione tecnica è pertanto quello di promuovere l’interpretazione e l’applicazione uniformi delle disposizioni dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.

Lo scopo dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625

La legislazione dell’UE non fornisce una definizione di “pratiche fraudolente o ingannevoli” o “frode” nella filiera agroalimentare.

Il regolamento (UE) 2017/625 fa riferimento in diverse disposizioni a “pratiche fraudolente o ingannevoli” ma non le definisce. L’articolo 2, paragrafo 21, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione fornisce una definizione di “notifica di frode”, ai fini della cooperazione tra Stati membri, dello scambio di informazioni, in particolare all’interno della rete antifrode, e dell’azione di contrasto, che fornisce indicazione degli elementi chiave da considerare in relazione alla frode:

“Una notifica di non conformità nel sistema informatico di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi (iRASFF) relativa a sospetta azione intenzionale da parte di imprese o individui allo scopo di ingannare gli acquirenti e trarne indebito vantaggio, in violazione delle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2017/625.”

La definizione di “notifica di frode” di cui all’articolo 2, paragrafo 21, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione non distingue tra “frode” e “pratiche ingannevoli” in quanto si riferisce all’azione “intenzionale” (che è un elemento di frode) allo scopo di “ingannare gli acquirenti e trarne indebito vantaggio”. Tuttavia, in altri contesti, si può fare una distinzione tra “frode” e pratiche che, sebbene non siano state considerate “frode” (perché, ad esempio, mancano dell’elemento intenzionale) sono fuorvianti o “ingannevoli” per i consumatori. In relazione a ciò, la maggior parte delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 che fanno riferimento a “pratiche fraudolente o ingannevoli” non menzionano un elemento intenzionale. Al contrario, l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 fa riferimento all’esecuzione regolare di controlli ufficiali, con frequenze adeguate determinate in base al rischio, per individuare possibili violazioni intenzionali delle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, perpetrati attraverso pratiche fraudolente o ingannevoli.

Ne consegue che, ai fini dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, uno degli aspetti fondamentali è che la violazione perpetrata mediante pratiche fraudolente o ingannevoli è intenzionale. Nel contesto della serie di studi conoscitivi della direzione generale per la Salute e la sicurezza alimentare, gli Stati membri hanno affermato che dimostrare l’”intenzione” è considerato una sfida per le autorità competenti. Tuttavia, va notato che ai fini dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, le autorità competenti dovrebbero svolgere controlli basati sul rischio che mirano a sospette azioni intenzionali. La raccolta di ulteriori prove che dimostrino l’intenzione dell’azione può essere effettuata da investigatori specializzati dell’autorità di contrasto più appropriata in collaborazione con il pubblico ministero.

Quando l’intenzione non può essere dimostrata, un incidente sarà trattato come una non conformità piuttosto che come una frode, in particolare per quanto riguarda le misure esecutive e le sanzioni. In tal caso, può essere qualificata/accertata una pratica erronea o “ingannevole” per i consumatori, pur priva di un elemento intenzionale. Tuttavia, può persistere il sospetto di frode che dovrebbe essere considerato nel contesto della pianificazione basata sul rischio dei controlli di cui all’articolo 9, paragrafo 2. Per garantire che venga dato seguito ad un sospetto di pratiche fraudolente, in tali casi dovrebbero essere effettuati controlli rafforzati nell’ambito dei controlli basati sul rischio.

Pratiche fraudolente e ingannevoli possono verificarsi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione e del commercio e l’acquirente vittima delle pratiche fraudolente e ingannevoli può essere un operatore o il consumatore finale.

Approccio alle frodi nella filiera agroalimentare

La sicurezza alimentare, la frode alimentare, la difesa alimentare e la qualità alimentare sono interconnesse.

L’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 si applica oltre la frode in relazione agli alimenti in quanto copre tutte le aree di controllo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, dello stesso regolamento, e quindi la frode in relazione ad altre categorie di prodotti, ad esempio piante da piantare, salute degli animali vivi e mangimi.

Questa relazione tecnica analizza un’ampia visione delle frodi. Le categorie di frode considerate nel documento sono elencate nell’allegato 1. I truffatori sono innovativi e opportunisti per natura. Sono abili nell’identificare i punti deboli nelle catene di approvvigionamento e nei sistemi di controllo ufficiali. Pertanto, le autorità competenti dovrebbero affrontare sistematicamente la lotta contro la frode, tra cui:

il coinvolgimento di tutte le autorità competenti pertinenti, in tutte le aree di controllo, nel processo di pianificazione;
cooperazione all’interno e tra le autorità competenti, le autorità di contrasto, le unità investigative e le parti interessate;
sensibilizzazione del personale di controllo e dell’industria.

La frode è guidata dall’opportunità e dalla motivazione, che sono i fattori principali da considerare. Le contromisure messe in atto dal settore e dalle autorità competenti fungono da forte “guardiano” e riducono il livello di opportunità:

Motivazione: fattori che portano a comportamenti non etici (incentivo). In molti casi, si tratta di una tentazione legata ad un guadagno finanziario o ad una pressione finanziaria, ma non dovrebbero essere esclusi aspetti non finanziari, inclusi fattori politici e sociali.
Opportunità: insieme di circostanze che consentono al truffatore di commettere frodi e che riducono le possibilità che le pratiche fraudolente o ingannevoli abbiano conseguenze negative per il truffatore superiori ai potenziali benefici del comportamento.
Contromisure: misure di prevenzione delle frodi (sistemi di controllo propri, valutazioni della vulnerabilità delle frodi, ecc.) messe in atto dai produttori e dispositivi di controllo delle autorità competenti. Forti contromisure riducono le possibilità di frode mentre le misure deboli hanno l’effetto opposto.

Una valutazione del rischio di frode dovrebbe essere adattata alle aree di controllo di cui è responsabile l’autorità competente. In altre parole, non esiste una soluzione unica per tutti i settori. La frode segue le opportunità e attacca le debolezze. L’approccio migliore alla pianificazione basata sul rischio differirà a seconda delle autorità, delle zone di controllo e degli Stati membri, ma la pianificazione basata sul rischio dovrebbe basarsi su una valutazione della vulnerabilità.

La relazione tecnica è disponibile in lingua inglese cliccando qui

Questo articolo Lotta alle pratiche fraudolente e ingannevoli nella filiera agroalimentare: le indicazioni dell’UE è stato pubblicato su CNA.

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