In tema di asseverazione “preventiva” (Allegato B), necessaria ai fini dei Sisma bonus interventi e acquisti, fruibili anche in versione Superbonus, è previsto che questa sia depositata al SUE del Comune competente prima dalla data di inizio lavori.
Oltre a ribadire tale concetto anche nell’ultima risposta ad interpello pubblicata, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che, grazie all’interpretazione autentica contenuta nel DL 11/2023, è stata estesa la possibilità di avvalersi della c.d. remissione in bonis anche per le asseverazioni in commento, tardivamente depositate.
Di conseguenza, qualora ci siano i presupposti, il contribuente può depositare tardivamente al SUE l’asseverazione “preventiva”, purché ciò avvenga entro la prima dichiarazione utile, da intendersi come la prima dichiarazione dei redditi nella quale esercitare il diritto a beneficiare della prima quota di detrazione (es. DR 2023/22 da presentare entro il 30/11/2023 per spese agevolabili 2022).
Qualora, invece, il contribuente fruisca di un Sismabonus avvalendosi delle opzioni, il suddetto deposito tardivo dell’asseverazione “preventiva”, mediante remissione in bonis, deve invece avvenire prima di presentare la “Comunicazione AE opzioni” (es. entro il 31/03/2023 per spese agevolabili 2022). Tale Comunicazione, a sua volta, può essere trasmessa oltre il termine ordinario previsto, sempre avvalendosi della remissione in bonis e, in questo caso, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile successiva (es. DR 2023/22 da presentare entro il 30/11/2023 per spese agevolabili 2022).
Questo articolo Sismabonus – il tardivo deposito dell’asseverazione preventiva è sanabile con remissione in bonis è stato pubblicato su CNA.
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