L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune interpretazioni sulle più recenti modifiche al Superbonus attuate dal Decreto “Aiuti-quater”, dalla Legge di Bilancio 2023 e dal Decreto “Blocca-cessioni”. Le indicazioni più importanti hanno riguardato la presenza di varianti in corso d’opera e lo spalma-detrazione decennale, quest’ultimo relativo alle spese Superbonus sostenute nel 2022.
Varianti in corso d’opera
In particolare, l’Agenzia delle Entrate si è soffermata sulla data di presentazione della CILA-S (o di altro titolo edilizio richiesto nei casi di “demolizione e ricostruzione” di edifici) al fine di poter fruire di un Superbonus al 110% piuttosto che al 90%, in presenza di varianti alla CILA-S. Come noto, infatti, nel 2023 il Superbonus può continuare ad essere fruito in misura del 110% al verificarsi di condizioni.
TIPO EDIFICIO
DATA PRESENTAZIONE
CILA-S (*)
DATA DELIBERA CONDOMINIALE/SCRITTURA PRIVATA CONDOMINI
Edificio con più u.i. in unica proprietà
Al 25/11/2022
–
Condòmini (anche mini)
Al 31/12/2022
Al 18/11/2022
Al 25/11/2022
Dal 19/11 al 24/11/2022
(*) Per gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici occorre, invece, che l’istanza per acquisire il titolo abilitativo richiesto sia stato presentato al 31/12/2022.
Qualora vengano presentate varianti in corso d’opera, l’AE ha ribadito che restano rilevanti, ai fini di cui sopra:
la data di presentazione dell’originaria CILA-S (o di altro titolo per “demolizione e ricostruzione”);
la data della prima delibera condominiale di esecuzione lavori (in caso di interventi condominiali) e non dell’eventuale nuova delibera di approvazione della variante.
Ha precisato che costituiscono varianti in corso d’opera, ad esempio:
le modifiche/integrazioni del progetto iniziale;
la variazione dell’impresa incaricata dei lavori o del committente degli stessi;
la previsione della realizzazione di interventi trainanti e trainati di Superbonus, non previsti nella CILA-S presentata ad inizio lavori;
così come ha ricordato che, peraltro, sulla base della normativa Superbonus (art. 119 del Decreto Rilancio), le varianti in corso d’opera possono essere comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA-S presentata.
Qualora gli interventi Superbonus riguardino immobili soggetti a vincoli culturali o paesaggistici e, per essi non sia possibile attuare interventi trainanti, per gli interventi trainati le cui spese sono comunque per tali immobili agevolabili, occorre che la CILA-S sia stata presentata entro il 25/11/2022.
Spalma-detrazione decennale
Il Decreto “Blocca-cessioni” ha modificato recentemente la norma Superbonus anche in riferimento alla possibilità di fruire dell’agevolazione in detrazione in un numero di rate superiori rispetto a quelle previste “a regime”.
In particolare, solo per le spese sostenute nel corso del 2022 è stata prevista la possibilità per i contribuenti di poter “spalmare” la detrazione in 10 e non in 4 rate, al fine di evitare problemi di incapienza fiscale.
Nella circolare in commento, pertanto, l’AE ha precisato che questa facoltà costituisce una opzione e che, come tale, andrà esercitata nella prossima dichiarazione dei redditi (730/2024 o mod. REDDITI 2024).
L’opzione è irrevocabile e potrà essere esercitata a condizione che il contribuente non indichi nel mod. 730/2023 o mod. REDDITI 2023 la 1° rata delle 4.
Riferimenti: Agenzia delle Entrate, circolare n. 13/E del 13/06/2023
Questo articolo Superbonus – precisazioni su varianti ai progetti e spalma-detrazione in 10 rate è stato pubblicato su CNA.
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