La legge di Bilancio 2023 interviene nuovamente nell’ambito della disciplina del Superbonus, individuando le fattispecie per le quali non si applica la diminuzione della detrazione fiscale dal 110% al 90, prevista a partire dal 2023 dal decreto “Aiuti quater” (art. 9, D.L. n. 176/2022).
In particolare l’articolo 1, comma 894 amplia la casistica degli interventi edili per i quali è prevista l’esclusione dalla riduzione al 90% dell’aliquota per il Superbonus, a partire dal 2023, purché risulti presentata nei termini fissati la CILA.
Si avrà, dunque, diritto a mantenere l’aliquota al 110% in caso di:
interventi diversi da quelli condominiali per i quali alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA;
interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata entro il 18 novembre 2022 (data da attestare con dichiarazione sostitutiva dell’amministratore o del condomino che ha presieduto l’assemblea) e la CILA presentata entro il 31 dicembre 2022;
interventi effettuati dai condomini per i quali l’approvazione dei lavori è arrivata tra il 19 e il 24 novembre 2022 (la data della delibera deve essere attestata con dichiarazione sostitutiva dell’amministratore o del condomino che ha presieduto l’assemblea) e la CILA risulti presentata al 25 novembre 2022;
interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali al 31 dicembre 2022 risulti presentata la domanda per l’acquisizione del titolo abilitativo.
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